§ IV.6.25 - L.R. 5 marzo 2004, n. 3.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:05/03/2004
Numero:3


Sommario
Art. 2.  (Norma transitoria).


§ IV.6.25 - L.R. 5 marzo 2004, n. 3.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali.

(B.U. 15 marzo 2004, n. 30).

 

Art. 1.

     1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 (Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale) e della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 8 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei Piani regolatori generali).

 

Art. 2. (Norma transitoria).

     1. Le disposizioni abrogate con la presente legge restano applicabili ai rapporti sorti, ancorché non definiti, in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza.

     1 bis. I comuni, su istanza di parte e in caso di comprovati e gravi motivi, possono, con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Confederazioni sindacali regionali rappresentate presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), rivisitare i piani occupazionali correlati agli accordi di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale, purchè il livello occupazionale superi comunque le dieci unità e la decurtazione dell’originario piano occupazionale non sia superiore al 60 per cento del totale previsto dall’accordo di programma [1].

     2. La Giunta regionale è tenuta a esaminare le richieste inviate dai Comuni entro la data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.