§ IV.5.R/11 – R.R. 10 gennaio 2006, n. 2.
Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati e commercio
Data:10/01/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Classificazione degli impianti).
Art. 4.  (Verifiche comunali).
Art. 5.  (Intralcio al traffico).
Art. 6.  (Incompatibilità. Definizioni e procedura).
Art. 7.  (Zone omogenee a livello comunale).
Art. 8.  (Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto).
Art. 9.  (Ubicazione degli impianti nel territorio comunale).
Art. 10.  (Distanze minime per le nuove posizioni).
Art. 11.  (Autorizzazione impianto monocarburante di metano autotrazione e Potenziamento).
Art. 12.  (Indici di edificabilità, corsie, parcheggi).
Art. 13.  (Tipologie nuovi impianti e Attività integrative).
Art. 14.  (Individuazione e salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio).
Art. 15.  (Nuovi impianti).
Art. 16.  (Autorizzazione per nuovi impianti).
Art. 17.  (Domande concorrenti).
Art. 18.  (Modifiche Potenziamenti e ristrutturazione).
Art. 19.  (Impianti ad uso privato).
Art. 20.  (Impianti marini).
Art. 21.  (Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori).
Art. 22.  (Collaudo degli impianti).
Art. 23.  (Principi generali).
Art. 24.  (Orari di apertura).
Art. 25.  (Esenzioni).
Art. 26.  (Turni di riposo).
Art. 27.  (Servizio notturno).
Art. 28.  (Ferie).
Art. 29.  (Deroghe).
Art. 30.  (Comunicazioni all’utenza).
Art. 31.  (Commissione consultiva regionale carburanti).
Art. 32.  (Comunicazioni alla Regione).
Art. 33.  (Regolamentazione dei Comuni).
Art. 34.  (Esame delle domande precedenti).
Art. 35.  (Adeguamento al regolamento).
Art. 36.  (Prevalenza del regolamento).


§ IV.5.R/11 – R.R. 10 gennaio 2006, n. 2. [1]

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria.

(B.U. 13 gennaio 2006, n. 7).

 

CAPO I

DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Oggetto del presente regolamento è l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2, lett. a) della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23, concernente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:

     a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l’olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici;

     b) distributore: l’insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

     1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

     2) uno o più contatori o misuratori;

     3) una o più pistole o valvole di intercettazione;

     4) le tubazioni che li connettono;

     c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

     d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l’erogazione automatica del carburante di cui l’utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l’assistenza di apposito personale;

     e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l’erogazione automatica del carburante usato direttamente dall’utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell’erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

     f) accettatore di carta di credito: l’apparecchio per il pagamento dell’importo relativo all’erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

     g) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avio ad uso pubblico: l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all’esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

     h) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l’impianto ubicato all’interno delle aree portuali, destinato all’esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

     i) impianto ad uso privato: l’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all’esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l’attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell’erogato in litri o altra unità di misura;

     l) superficie totale (ST): l’area occupata dall’impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

     m) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;

     n) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;

     o) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

 

     Art. 3. (Classificazione degli impianti).

     1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

     a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da selfservice sia pre-pagamento che postpagamento;

     b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;

     c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

     2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari anche per gli utenti con handicap.

     3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dal presente regolamento.

     4. Gli impianti di cui alla lettera c) possono essere realizzati unicamente nelle aree svantaggiate e nei comuni privi di impianti.

     5. Gli impianti di cui al precedente comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.

 

CAPO II

INCOMPATIBILITA’ E VERIFICHE

 

     Art. 4. (Verifiche comunali).

     1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

     2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell’accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie di cui al successivo art. 6, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.

     3. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell’art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.

 

     Art. 5. (Intralcio al traffico).

     1. Un impianto nello svolgimento della sua attività provoca intralcio al traffico nei seguenti casi:

     a) qualora nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l’ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

     b) qualora lo spazio di rientro per il rifornimento sia limitato, tale da non permettere una sosta all’interno del piazzale di mezzi pesanti. In tal caso l’impianto può rifornire solo le autovetture e durante le operazioni di scarico delle autocisterne per il rifornimento dell’impianto deve essere appositamente segnalata la presenza del mezzo che occupa la sede stradale.

 

     Art. 6. (Incompatibilità. Definizioni e procedura).

     1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità:

     a) gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;

     b) gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

     c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

     d) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.

     e) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno che fuori dei centri abitati;

     f) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all’interno dei centri abitati;

     g) gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati.

     Per comprovate esigenze di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle precedenti lettere f) e g), può aumentare fino al 50% la profondità del fuoristrada dalla carreggiata.

     2. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma 1, sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.

     3. Il Comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione, entro 60 giorni dall’avvenuta verifica, al titolare dell’autorizzazione. Il verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni di cui al precedente comma 1, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da parte del titolare, di un progetto di adeguamento dell’impianto stesso. In caso di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine massimo di 30 gg. dalla notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a comunicare la fattibilità dell’intervento che deve essere realizzato nei successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il comune provvede alla revoca definitiva dell’autorizzazione dandone contestuale comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, all’Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F..

     4. La revoca deve contenere:

     a) le motivazioni inerenti il provvedimento;

     b) l’indicazione della data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dell’autorizzazione;

     c) l’ordine alla disattivazione ed allo smantellamento dell’impianto, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell’area interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante l’assenza di inquinamento del suolo.

     5. Qualora il Comune, nel termine stabilito dal precedente art. 4, comma 2, non abbia provveduto alle verifiche di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, della l.r. n. 23/2004.

     6. In caso di revoca di un impianto, la richiesta di altra autorizzazione del titolare assume la priorità rispetto ad altre domande concorrenti.

     7. Il presente articolo non si applica agli impianti ricadenti nella fattispecie prevista dal comma 2, dell’art. 12, della l.r. n. 23/2004.

 

CAPO III

ZONE SUPERFICI E AREE SVANTAGGIATE

 

     Art. 7. (Zone omogenee a livello comunale).

     1. Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n.1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

     Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

     Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

     Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali- artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, (zone D ed F);

     Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zona E).

 

     Art. 8. (Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto).

     1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell’impianto stesso:

 

Tipo di impianto

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Impianto generico con attività non oil

mq. 2.000

mq. 2.500

mq.3.500

Impianto generico senza attività non oil

mq. 1.500

mq. 2.000

mq.2.500

 

     2. Gli impianti senza la presenza del gestore (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite al successivo art. 14 del presente regolamento possono derogare dai limiti di superficie come sopra individuati. Per tali impianti è richiesto comunque la presenza di piazzale o di adeguato fuoristrada con profondità di rifornimento e scarico autobotti non inferiore a mt. 5.

     3. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l’alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.

     4. I Comuni possono autorizzare una superficie inferiore fino ad un massimo del 30% per gli impianti da ubicarsi nella zona 2.

 

CAPO IV

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

 

     Art. 9. (Ubicazione degli impianti nel territorio comunale).

     1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati nelle zone omogenee.

     2. Per l’area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

     3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l’adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.

     4. All’interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l’erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

     5. I comuni possono riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti stabilendo i criteri per la loro assegnazione cui si provvede, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati. I criteri devono prevedere che a parità di offerta i titolari di impianti dichiarati incompatibili ai sensi del precedente art.6 abbiano priorità per l’assegnazione.

 

     Art. 10. (Distanze minime per le nuove posizioni).

     1. I nuovi impianti devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio:

     a) Fuori dai centri abitati: lungo le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o progettato. Negli altri casi tale distanza non deve essere inferiore a km 7 (sette) da altro impianto similare ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a km 4 (quattro) nel senso inverso;

     b) All’interno dei centri abitati: lungo le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a), lungo quelle comunali km 1 (uno);

     c) I Comuni capoluoghi di provincia il cui territorio sia interessato da strade statali e provinciali con spartitraffico centrale, in presenza di elevato ed intenso flusso veicolare, possono prevedere in deroga una distanza inferiore fino al 70% di quella stabilita alla precedente lett. a).

     2. Gli impianti da realizzarsi sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro abitato devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di Km. 1 (uno).

     3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale più breve tra gli accessi più vicini dell’impianto che precede e quello che succede sulla viabilità pubblica.

     4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, art.3, punto 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

     5. Per il calcolo della distanza minima dell’impianto da autorizzare o potenziare, ubicato su strada privata o all’interno di grandi strutture commerciali occorre far riferimento all’accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.

     6. Nessuna distanza è prevista per gli impianti di cui all’art.12 della l.r. n.23/2004.

 

     Art. 11. (Autorizzazione impianto monocarburante di metano autotrazione e Potenziamento).

     1. Gli impianti esistenti che si intendono potenziare con l’aggiunta di g.p.l. e/o metano devono rispettare la distanza minima di Km. 7 (sette) da altro impianto preesistente erogante lo stesso prodotto ubicato sulla medesima strada in entrambe le direttrici di marcia.

     2. Gli impianti esistenti di solo gpl o metano che si intendono potenziare con l’aggiunta di benzina e gasolio devono rispettare le distanze di cui al precedente art. 10, rispetto ad altro impianto erogante gli stessi prodotti.

     3. L’autorizzazione all’installazione di un nuovo impianto monocarburante di metano autotrazione è concessa a condizione che l’ubicazione del nuovo impianto rispetti la distanza di Km. 10 da altro impianto erogante lo stesso prodotto e che la stessa escluda il potenziamento con altri prodotti ove non si rispettino le distanze previste dal precedente art. 10.

 

     Art. 12. (Indici di edificabilità, corsie, parcheggi).

     1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all’attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte. Le dimensioni delle strutture dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

     a) Impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all’interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell’area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l’indice di fabbricabilità di O,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art.8;

     b) Impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all’interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell’area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l’indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art.8;

     c) Impianto senza gestore: tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30 mc.;

     2. Qualora l’area in cui viene realizzato l’impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

     3. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

 

CAPO V [2]

ATTIVITA’ACCESSORIE E IMPIANTO SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO

 

     Art. 13. (Tipologie nuovi impianti e Attività integrative).

     1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell’orario minimo di cui al successivo art. 24 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente regolamento.

     2. I nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile ed all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato dalla l.r. 1.8.2003, n.11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.

     3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal precedente comma 2 devono contenere l’esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all’impianto dì distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l’impianto chiuda per qualsiasi motivo.

     4. Le autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere rilasciate semprechè la superficie dell’area dell’impianto non sia inferiore a mq. 1.500.

 

     Art. 14. (Individuazione e salvaguardia degli impianti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio).

     1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, individuate nei piccoli comuni montani con meno di 3000 abitanti, il Comune può autorizzare, con le stesse modalità previste dal successivo art. 16, un impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento di cui all’art. 4, comma 4, della l.r. n. 23/2004 o trasformare l’unico impianto esistente, purché lo stesso sia localizzato ad una distanza superiore a Km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.

     2. Al fine di salvaguardare il servizio di distribuzione dei carburanti nelle aree svantaggiate e carenti di servizio è consentita la prosecuzione dell’attività prevista dall’art. 12, comma 2, della l.r. 23/2004, anche in proprio da parte dell’amministrazione comunale, qualora non vi siano altre richieste.

 

CAPO VI

PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

     Art. 15. (Nuovi impianti).

     1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la installazione di impianti di distribuzione carburanti per benzine, gasolio, gpl e metano autotrazione solo nel rispetto delle superfici di cui al precedente art. 8 e delle distanze indicate al precedente art. 10. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché di apparecchiature tipo self service prepagamento.

     2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni:

     a) Per nuovi impianti e per modifiche agli impianti esistenti nella zona 1 (centro storico);

     b) Per nuovi impianti di solo g.p.l. o di solo metano autotrazione fatto salvo, per quest’ultimo, quanto previsto dall’art. 4, comma 5, della l.r. 23/2004.

     3. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato, per le unità da diporto ad uso pubblico, per motovela, motopesca (Schiavi Accise) e avio per uso pubblico, sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza antincendio, sanitarie e ambientali.

 

     Art. 16. (Autorizzazione per nuovi impianti).

     1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al Sindaco del Comune in cui si intende realizzare l’impianto. Essa deve contenere:

     a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all’art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

     b) La località in cui si intende installare l’impianto;

     c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;

     d) Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8;

     e) Dichiarazione dell’avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli adempimenti di cui all’art.2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, all’Agenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio, all’Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l’ubicazione dell’impianto interessi tali Enti.

     2. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

     a) Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente regolamento e al rispetto delle distanze;

     b) Atto di proprietà dell’area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l’avvenuta assegnazione dell’area attraverso indizione di gara pubblica;

     c) Disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l’evidenziazione della segnaletica prevista;

     d) Stralcio di mappa della zona interessata all’impianto;

     e) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.

     Unitamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

     3. Nel caso il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art.1 comma 3 del D.lgs 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell’amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

     4. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

     a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

     b) Verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi del l’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;

     c) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell’Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell’ANAS o dell’Amministrazione Provinciale qualora l’ubicazione interessi tali Enti;

     d) Richiedere il nulla osta dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa per il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dal precedente art. 10.

     5. Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. Qualora i Comuni ai quali è richiesto il nulla osta ai sensi del punto d), del precedente comma 4, comunicano l’esistenza di altra domanda, corredata a norma e pervenuta al protocollo del comune nella medesima giornata, viene indetta conferenza di servizio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Comuni interessati per la selezione delle istanze che devono essere valutate secondo i criteri di priorità previsti dal successivo art. 17. Le richieste non accolte in conferenza di servizio sono rigettate dal Comune interessato.

     7. L’autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) Procedure di concorrenza stabilite dal successivo art. 17;

     b) Distanze stabilite dal precedente art. 10;

     c) Indici stabiliti dal precedente art. 8.

     8. Sono fatte salve, in quanto compatibili, le procedure definite nell’ambito dello sportello unico (SUAP), adottate sulla base degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.32/98 e della l.r. n.23/2004.

 

     Art. 17. (Domande concorrenti).

     1. Le istanze relative a tutte le fattispecie previste da presente regolamento, corredate a norma, possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo.

     2. Nel caso di domande concorrenti, corredate a norma e presentate nella medesima giornata, i criteri nell’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

     a) maggior numero di prodotti petroliferi richiesti;

     b) maggior numero di attività connesse;

     c) maggiore distanza da altro impianto esistente o autorizzato;

     d) aver richiesto l’autorizzazione a seguito di revoca.

 

     Art. 18. (Modifiche Potenziamenti e ristrutturazione).

     1. Le modifiche degli impianti previste dall’art. 5, comma 3 della l.r. 23/2004, possono essere realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le VV.F., all’Agenzia delle Dogane, alla Provincia ed all’ANAS qualora l’ubicazione dell’impianto interessi tali Enti;

     2. Il Comune, acquisita l’istanza, comunica al proponente entro 30 giorni l’eventuale necessità di rilascio del titolo edilizio;

     3. Decorso tale termine il proponente può procedere all’inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al comune;

     4. Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, un’analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.

     5. La domanda di ristrutturazione o potenziamento prevista dall’art. 5 comma 4 della l.r. 23/2004 è presentata al comune dove è ubicato l’impianto con le medesime modalità di cui all’art. 16, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano autotrazione.

     6. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nell’ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del comune.

 

     Art. 19. (Impianti ad uso privato).

     1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare l’impianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.

     2. L’autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:

     a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell’impianto ad uso privato in relazione all’attività e produttività dell’impresa;

     b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

     3. L’autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

     a) L’obbligo dell’aggiornamento triennale dell’elenco degli automezzi che utilizzano l’impianto;

     b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;

     c) L’avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l’autorizzazione è revocata, con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.20 della legge.

     4. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell’impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all’impresa.

 

     Art. 20. (Impianti marini).

     1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco del comune dove si intende realizzare l’impianto con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 16.

     2. L’autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto marino può essere rilasciata solo qualora l’ubicazione dello stesso sia tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

     3. Nel caso previsto dal comma precedente, l’autorizzazione comunale deve espressamente contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 della l.r. n.23/2004.

     4. Il divieto di cui al comma precedente non si applica per gli impianti già esistenti che siano collocati su tratti di rete stradale ordinaria in posizione tale da non arrecare intralcio al traffico così come previsto dal presente regolamento. In tal caso l’amministrazione comunale, verificata la conformità dell’impianto sotto tutti gli ulteriori profili contemplati dalla normativa di settore, ivi compresa la normativa fiscale, di sicurezza antincendio, sanitaria e ambientale, potrà autorizzare il rifornimento anche ai veicoli stradali.

 

     Art. 21. (Prelievo e trasporto carburanti in recipienti – contenitori).

     1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l’autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

     2. L’autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune sede degli impianti presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante l’elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

     3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell’autorizzazione di cui al comma precedente.

 

     Art. 22. (Collaudo degli impianti).

     1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. c) e f) della l.r. 23/2004, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dell’impianto.

     2. Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista dall’art. 16, comma 2 della l.r. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l’intervento.

     3. Il comune effettuato il collaudo trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento.

     4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.

     5. Qualora il comune non rispetta i termini succitati la Società interessata può:

     a) ricorrere all’esercizio provvisorio previsto dall’art. 17 della l.r. 23/2004;

     b) richiedere l’intervento sostitutivo regionale previsto dall’art. 23, comma 2 della l.r. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.

 

CAPO VII

ORARI E TURNAZIONI

 

     Art. 23. (Principi generali).

     1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le organizzazioni di categoria.

     2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l’apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

     3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell’orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l’obbligo di esporli in modo visibile all’utenza.

 

     Art. 24. (Orari di apertura).

     1. Fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 7, comma 1, del D. lgs. 32/98, per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

     2. Tutti gli impianti devono comunque rimanere aperti nella fascia antimeridiana dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e nella fascia pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

     3. I comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 7, comma 1 del D.lgs. 32/98, sentite le organizzazioni di categoria, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

     a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

     b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

     c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

     d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

     e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

     f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

     g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

     h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30.

     4. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all’Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell’inizio del periodo di cui all’opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell’entrata in vigore dell’ora legale e dell’ora solare. L’Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

     5. Per le strade classificate di tipo B), all’art. 2, comma 2, del D.lgs n.285/92, il gestore degli impianti può scegliere un orario ininterrotto nelle 24 ore senza dover effettuare turnazione e chiusura infrasettimanale.

     6. Le richieste di cui ai precedenti commi 4 e 5 vanno inoltrate al comune che, sentite le organizzazioni di categoria, valuta la richiesta ed autorizza il gestore.

 

     Art. 25. (Esenzioni).

     1. Gli impianti o le attrezzature per l’erogazione di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale, festiva e dagli orari di apertura, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

     2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed interrotto. Il servizio durante l’orario di chiusura degli impianti deve essere svolto senza l’assistenza del gestore. L’assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

     3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui all’art. 4 comma 4 della l.r. 23/2004.

     4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente regolamento.

     5. Le attività integrative di cui all’art. 4, comma 2 della l.r. 23/2004, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

 

     Art. 26. (Turni di riposo).

     1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un’apertura di impianti almeno nella misura del 20 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento.

     2. I comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all’utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

     3. I comuni, d’intesa con le organizzazioni di categoria, determinano i turni di riposo infrasettimanale tenendo conto della necessità di assicurare il miglior servizio di distribuzione in relazione alla concentrazione degli impianti, in particolare nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall’utenza.

     4. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del lunedì. Qualora questo sia festivo, l’attività viene sospesa nel primo giorno feriale successivo.

     5. Gli impianti dotati di apparecchiature selfservice post-payment devono osservare gli orari previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 27. (Servizio notturno).

     1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi e può essere autorizzato agli impianti dotati di adeguato piazzale.

     2. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura.

     3. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

     4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, tenendo presente anche le condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

     5. I titolari di impianti già autorizzati al servizio notturno possono continuare l’attività purché richiedano al Comune competente la continuazione del servizio entro gg. 60 dalla pubblicazione del presente regolamento. In mancanza l’ autorizzazione si intende decaduta.

 

     Art. 28. (Ferie).

     1. I comuni autorizzano la sospensione dell’attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. L’autorizzazione alle ferie viene determinata annualmente su domanda del gestore, d’intesa con il titolare, in modo da garantire l’apertura di almeno il 50 per cento degli impianti per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni;

 

     Art. 29. (Deroghe).

     1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico. La deroga non può complessivamente essere superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.

 

     Art. 30. (Comunicazioni all’utenza).

     1. E’ fatto obbligo ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti di esporre uno o più cartelli, di dimensioni adeguate e ben visibile all’utente dalla carreggiata e posizionato in prossimità degli accessi, indicante i prezzi praticati alla pompa dei singoli prodotti erogati, l’orario di apertura e di chiusura, il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale, nonché l’impianto più vicino che effettua il servizio notturno. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie deve essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l’indicazione dei due impianti aperti più vicini.

     2. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

 

CAPO VIII

COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE CARBURANTI

 

     Art. 31. (Commissione consultiva regionale carburanti).

     1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 21 della legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è costituita la commissione consultiva regionale carburanti della quale sono chiamati a far parte i componenti di enti ed organizzazioni di categoria a carattere regionale e nazionale.

     2. La commissione consultiva regionale carburanti, presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio, o suo delegato, in qualità di Presidente, si compone di:

     a) un rappresentante dell’Agenzia regionale delle Dogane;

     b) un rappresentante dell’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;

     c) un rappresentante dell’U.P. (Unione Petrolifera);

     d) un rappresentante nazionale dei commercianti all’ingrosso dei prodotti petroliferi operanti in Puglia per ognuna delle seguenti associazioni: Assopetroli, Federpetroli, Consorzio Grandi Reti;

     e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale distribuzione stradale di gpl (gas petrolio liquefatti) autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale distribuzione stradale di metano autotrazione maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     g) un rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori degli impianti rappresentate in Puglia: FAIB, FIGISC FEGICA-CISL;

     h) un rappresentante dell’ANAS (Azienda Nazionale per le Strade);

     i) un rappresentante dell’A.C.I. (Automobile Club Italia)

     j) un rappresentante dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);

     k) un rappresentante dell’UPI (Unione Province Italiane);

     l) un rappresentante dell’UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani);

     m) un rappresentante dell’Unione regionale Camere di Commercio;

     n) due rappresentanti delle Associazioni delle Imprese Commerciali maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     o) un rappresentante delle Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentativa a livello regionale.

     p) due esperti nominati dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico.

     3. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati per il quinquennio successivo o sostituiti nello stesso periodo su richiesta dei rispettivi enti ed organizzazioni

     4. Seguendo le procedure di designazione e nomina dei componenti della commissione deve far parte anche un componente supplente che partecipi alla seduta in caso di assenza dell’effettivo.

     5. La commissione è convocata dal presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti, almeno otto giorni prima della seduta.

     6. In prima convocazione la riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno 4 componenti oltre il Presidente e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute in prima e seconda convocazione devono essere tenute nella stessa giornata con l’intervallo di almeno un’ora.

     7. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Settore Commercio.

     8. La partecipazione alle riunioni della commissione è a titolo gratuito.

 

CAPO IX

COMUNICAZIONI

 

     Art. 32. (Comunicazioni alla Regione).

     1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 2 della l.r. 23/2004 il Comune deve comunicare alla Regione:

     a) Tutte le nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge;

     b) Le modifiche e i potenziamenti intervenute sugli impianti;

     c) La decadenza, le chiusure, gli smantellamenti e le sospensioni dell’attività;

     d) L’autorizzazione alle attività integrative sugli impianti o la revoca delle stesse.

     2. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare alla Regione:

     a) Il cambio di bandiera dell’impianto;

     b) Il cambio di gestione dell’impianto;

     c) Le attività integrative presenti sull’impianto.

     3. L’ANAS e l’Amministrazione Provinciale devono comunicare alla Regione ogni variazione all’assetto o denominazione delle strade di pertinenza sulle quali sono installati gli impianti.

     4. Gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane devono comunicare i dati relativi agli erogati degli impianti.

     5. La Regione, potrà richiedere, con apposita nota, ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio della rete regionale carburanti.

 

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

 

     Art. 33. (Regolamentazione dei Comuni).

     1. La regolamentazione di cui al comma 4 del precedente art. 8, al comma 1, lett. c), del precedente art. 10 e al comma 8 del precedente art. 16, deve essere disciplinata dal Comune all’interno del proprio regolamento di attuazione.

 

     Art. 34. (Esame delle domande precedenti).

     1. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto stradale o di potenziamento dell’impianto esistente con l’aggiunta di G.P.L., metano, benzina e gasolio, presentate al Comune prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, ancora prive di provvedimento di diniego, devono essere esaminate, ai sensi della normativa in vigore alla data della loro presentazione con provvedimento espresso entro 90 giorni, prima delle istanze di cui al comma 1, del precedente art. 17, secondo l’ordine cronologico di arrivo.

     2. Qualora il Comune ravvisi la necessità di acquisire ulteriore e diversa documentazione ad integrazione delle domande di cui al comma precedente, onde adeguarle alla normativa previgente, si applica la procedura prevista dal precedente art.16, comma 3, del presente regolamento.

 

     Art. 35. (Adeguamento al regolamento).

     1. I Comuni, per l’esercizio delle funzioni amministrative a loro demandate dall’art. 3, comma 1, della l.r. n.23/2004, provvedono ad adeguare i propri regolamenti già approvati o in fase di approvazione, ai criteri e parametri stabiliti dal presente regolamento.

 

     Art. 36. (Prevalenza del regolamento).

     1. Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari e sulle disposizioni locali emanate dai Comuni.

     2. Ove vi siano disposizioni, criteri e parametri comunali in contrasto con il presente regolamento si applicano i criteri ed i parametri qui stabiliti.


[1] Abrogato dall'art. 41 del R.R. 28 marzo 2019, n. 11.

[2] Intitolazione inserita con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 2 febbraio 2006, n. 15.