§ IV.4.7 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 30.
Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:27/12/1996
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali).
Art. 2.  (Soggetti destinatari dei contributi).
Art. 3.  (Domanda di contributo e criteri di ammissibilità).
Art. 4.  (Modalità di concessione del contributo).
Art. 5.  (Revoca del contributo).
Art. 6.  (Cumulo).
Art. 7.  (Assistenza tecnica).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Destinatari).
Art. 10.  (Misura del contributo e modalità di liquidazione - Revoche).
Art. 11.  (Destinatari).
Art. 12.  (Tipologia degli interventi).
Art. 13.  (Presentazione delle domande e concessione dei contributi).
Art. 14.  (Revoca dei contributi).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ IV.4.7 - L.R. 27 dicembre 1996, n. 30.

Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione.

(B.U. 7 gennaio 1997, n. 3).

TITOLO I

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

 

Art. 1. (Disposizioni generali).

     1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari e urgenti a sostegno dell'occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l'attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

     a) lavoratori privati di qualsiasi forma di sostegno al reddito;

     b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

     c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento;

     d) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

     2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilità rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

     3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

     4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari dei contributi).

     1. I contributi possono essere concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che propongano progetti per l'impiego dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 in lavori socialmente utili.

     2. Tali progetti possono essere proposti da più di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano fra di essi l'ente coordinatore e responsabile.

     3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.

 

     Art. 3. (Domanda di contributo e criteri di ammissibilità). [1]

     Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata AR, domanda all'Assessorato regionale alle politiche per l'occupazione - Settore lavoro e cooperazione

- entro il 30 giugno di ogni anno [2].

     2. La domanda deve essere corredata del progetto - predisposto secondo la normativa vigente in materia - contenente i seguenti elementi essenziali:

     a) la descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche, del progetto;

     b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;

     c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;

     d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

     e) l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;

     f) l'onere finanziario che l'ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da più enti, l'onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;

     g) le fonti di finanziamento previste.

     3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell'Agenzia per l'impiego della Puglia.

     4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l'impiego e deve rientrare nelle finalità istituzionali dello o degli enti richiedenti.

     5. Possono essere ammesse a contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di più enti e che, inoltre, prevedono un'attività formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati e all'acquisizione di professionalità richieste sul mercato del lavoro.

     6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorità:

     a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego e autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di società miste;

     b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della pubblica amministrazione;

     c) compartecipazione al progetto di più enti;

     d) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;

     e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;

     f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna.

 

     Art. 4. (Modalità di concessione del contributo).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per l'occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'art. 3.

     2. I contributi vengono erogati in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unità lavorativa, entro un massimale di lire 16 milioni per progetto.

     3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione Assessorato alle politiche per l'occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della deliberazione di assegnazione del contributo, l'avvio del progetto ammesso a finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla Regione - Assessorato al bilancio

- ragioneria - il rendiconto e la relazione sull'attività svolta per la

verifica della documentazione contabile.

     4. Il contributo è liquidato:

     a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell'ente destinatario;

     b) nella restante misura dell'80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma 3.

 

     Art. 5. (Revoca del contributo).

     1. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell'ente richiedente entro i termini di cui all'art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.

 

     Art. 6. (Cumulo).

     1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - è ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.

 

     Art. 7. (Assistenza tecnica).

     1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, può affidare all'Agenzia per l'impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti compiti:

     a) assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;

     b) monitoraggio e valutazione dell'attività svolta;

     c) redazione di un rapporto sull'efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione,

riprofessionalizzazione, aggiornamento dei lavoratori impiegati;

     d) diffusa informazione sul territorio regionale sulle modalità e sulle opportunità di costituzione delle società miste e sugli interventi previsti dalla presente legge.

     2. Per tali compiti è riservato un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADOTTATE

DALLE SOCIETA' MISTE

 

     Art. 9. (Destinatari). [3]

 

     Art. 10. (Misura del contributo e modalità di liquidazione - Revoche). [3]

TITOLO III

    INTERVENTI AGGIUNTIVI A SOSTEGNO DI AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIA

 

     Art. 11. (Destinatari). [3]

 

     Art. 12. (Tipologia degli interventi). [3]

 

     Art. 13. (Presentazione delle domande e concessione dei contributi). [3]

 

     Art. 14. (Revoca dei contributi). [3]

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1996, definiti in L. 6.500.000.000, si provvede mediante variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa così come segue:

     (Omissis).

     2. Per gli esercizi successivi si provvede con legge annuale di bilancio.

     3. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota parte dello stanziamento complessivo, iscritto in bilancio per il finanziamento della presente legge, da destinare agli interventi di cui ai Titoli I, II e III e divisi per aree territoriali in base al numero dei disoccupati.

 

 


[1] L'art. 22 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17 stabilisce che, in deroga alle norme della presente legge, possono essere concessi contributi di cui al presente articolo ai soggetti destinatari degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell'anno 1998, previo rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge 17/1999.

[2] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.