§ IV.1.67 - L.R. 28 gennaio 1998, n. 7.
Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:28/01/1998
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Usi civici e beni collettivi. Finalità e competenze).
Art. 2.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 3.  (Ufficio usi civici, competenze, programmazione).
Art. 4.  (Contributi agli enti titolari di beni civici e oneri relativi ai procedimenti).
Art. 5.  (Inventario e certificazioni).
Art. 6.  (Amministrazione separata di beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione).
Art. 7.  (Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze).
Art. 8.  (Giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico).
Art. 9. 
Art. 10.  (Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici).
Art. 11.  (Diritti promiscui sui "parchi").
Art. 12.  (Espropriazione dei beni civici).
Art. 13.  (Tutela dei beni civici).
Art. 14.  (Vigilanza e sorveglianza).
Art. 15.  (Usi civici e aree protette).
Art. 16.  (Prodotti spontanei del suolo).
Art. 17.  (Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca).
Art. 18.  (Norma di coordinamento).
Art. 19.  (Agevolazioni fiscali).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ IV.1.67 - L.R. 28 gennaio 1998, n. 7.

Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

(B.U. 30 gennaio 1998, n. 11).

 

Art. 1. (Usi civici e beni collettivi. Finalità e competenze).

     1. La Regione tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguardia l'integrità di quelli meritevoli di conservazione.

     2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, già appartenenti alle comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprietà collettiva.

     3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività silvo-pastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.

     4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza del Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici dello Stato.

     5. Le terre civiche sono da individuarsi, altresì, così come all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 [1].

 

     Art. 2. (Procedimenti amministrativi).

     1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.

     2. La Giunta regionale è autorizzata alla definizione dei procedimenti di assegnazione a categoria e quotizzazione, oltre che a quelli di legittimazione ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 [2].

     2 bis. Per i procedimenti di legittimazione hanno priorità i Comuni nei quali il progetto di legittimazione, predisposto dal perito demaniale già nominato dal commissario per la liquidazione degli usi civici, è stato pubblicato all'albo pretorio del rispettivo Comune [3].

     2 ter. Il procedimento di legittimazione delle terre civiche si conclude con l'approvazione del progetto, predisposto dal perito istruttore demaniale, da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e con la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia a seguito di decreto dello stesso Assessore [4].

     2 quater. Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza [5].

     3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all'art. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all'art. 8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part- time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni sono accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale.

     4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.

     5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.

     6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dell'ente titolare della gestione.

 

     Art. 3. (Ufficio usi civici, competenze, programmazione).

     1. I compiti relativi all'applicazione della presente legge sono affidati all'Ufficio usi civici del Settore agricoltura, da individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e archivistiche.

     2. L'Ufficio istruisce gli atti, tiene l'inventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei periti- delegati tecnici, tenendone l'elenco, e segue quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.

 

     Art. 4. (Contributi agli enti titolari di beni civici e oneri relativi ai procedimenti).

     1. Le anticipazioni relative agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con recupero della spesa dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.

     2. Gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di questi.

     3. Per la predisposizione e per la ratifica di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi, autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 5, è dovuto il versamento alla Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila, aggiornabile in base al tasso programmato d'inflazione.

 

     Art. 5. (Inventario e certificazioni).

     1. La Regione tiene l'inventario dei beni civici distinto per Comune e per frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.

     2. L'Ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla natura civica o meno di questi.

 

     Art. 6. (Amministrazione separata di beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione).

     1. I beni civici appartenenti a comunità già autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

     2. I comuni interessati da significativa entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di amministrazioni separate di beni di uso civico (ASBUC) da affidare a comitati di cui al comma 1.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento di attuazione della legge n. 278 del 1957.

     4. I comitati inviano le proprie deliberazioni ai Comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro venti giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.

     5. Il Comune attua il controllo di legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti giorni si intendono approvati.

     6. La vigilanza sull'amministrazione separata dei beni civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle ASBUC è affidata al Sindaco del comune.

     7. La presente materia potrà essere delegata o trasferita alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile l'accertamento e la tutela degli usi civici.

 

     Art. 7. (Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze).

     1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco, costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati tecnici.

     2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale definisce, con regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nell'elenco e del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il trattamento economico delle prestazioni.

 

     Art. 8. (Giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico).

     1. Le funzioni amministrative riguardanti il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permute e l'accertamento delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti tecnici demaniali e approvati da un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio.

 

     Art. 9. [6]

     1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.

     2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.

     3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

     4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa l. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.

     5. Per l'autorizzazione regionale all'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l'assegnazione a categoria di cui all'articolo 11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all'atto di autorizzazione.

     6. La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

     7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge.

 

     Art. 10. (Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici).

     1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari.

     2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono ancora catastalmente intestati i beni.

     3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato dal Comune, dispone l'affrancazione del canone (livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al Comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni.

     4. La Regione dispone, altresì, la registrazione e la trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

     5. Le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con onere a carico del livellario affrancante.

     6. L'efficacia dell'atto regionale è subordinata all'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato.

     6 bis Il valore del canone di affrancazione deve altresì tenere conto dell’incremento di valore derivante dall’utilizzabilità edilizia del terreno interessato [7].

 

     Art. 11. (Diritti promiscui sui "parchi").

     1. Le promiscuità costituite sui "parchi" della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora resti un rapporto d'uso tra comunità e parchista, quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dell'area, desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole, ricondotto al cinquanta per cento.

     2. Lo scioglimento della promiscuità, quando avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi, dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide l'area al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.

     3. Il privato parchista, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto di acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole.

     4. Su istanza, potrà essere accordata la rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.

     5. Gli oneri peritali sono ripartiti in eguale misura tra il Comune e il parchista.

 

     Art. 12. (Espropriazione dei beni civici).

     1. I decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora gravati da usi civici, devono ottenere l'assenso della Regione.

     2. Le terre private ancora gravate da usi civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento sull'ammontare del valore del bene dovuto al Comune o all'ASBUC.

     3. In caso di riconosciuta urgenza della liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore all'ottavo di legge.

 

     Art. 13. (Tutela dei beni civici).

     1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. L'Ufficio usi civici collabora con l'organo giudiziario competente in materia di usi civici, anche quando non viene contestata la natura civica dei beni.

     2. In presenza di occupazioni abusive di aree civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta giorni per l'eventuale riduzione in pristino e per il rilascio dell'area.

     3. L'azione di tutela può essere esercitata dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

     4. Della reintegra ne viene data comunicazione alla Procura circondariale competente per territorio.

 

     Art. 14. (Vigilanza e sorveglianza).

     1. Coerentemente ai disposti dell'art. 64 del regio decreto n. 332 del 1928 e dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.

 

     Art. 15. (Usi civici e aree protette).

     1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la compatibilità ambientale degli usi.

     2. L'eventuale incompatibilità degli usi con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve essere dimostrata dall'ente parco.

     3. La Regione potrà accogliere l'istanza dell'ente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.

     4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono effettuati dai residenti titolari del diritto civico a ciò autorizzati.

 

     Art. 16. (Prodotti spontanei del suolo).

     1. Per la raccolta dei tartufi si fa riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. L'esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e, quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.

     2. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco è regolata dalle leggi 16 dicembre 1985, n. 752, 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi regionali in materia.

     3. Nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione.

 

     Art. 17. (Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca).

     1. Il diritto di uso civico di pesca non dà luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal Comune, o comunque dall'ente titolare della gestione dei beni civici, e approvato dalla Regione.

     2. In presenza di diritto civico di pesca, la concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento delle preminenti necessità degli utenti.

     3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica valgono anche per le aree destinate all'uso civico.

 

     Art. 18. (Norma di coordinamento).

     1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi civici sono coinvolte altre strutture regionali, l'Assessore regionale competente o suo delegato indice una conferenza tra i soggetti interessati.

 

     Art. 19. (Agevolazioni fiscali).

     1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

     2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali.

 

     Art. 20. (Norme transitorie).

     1. Fino all'istituzione dell'Ufficio usi civici di cui all'art. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita struttura designata dall'Assessore regionale all'agricoltura, cui è preposto un dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore all'ottava.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     1. E' autorizzata per l'anno 1997 la spesa di L. 100.000.000 per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge. La somma è iscritta al capitolo di nuova istituzione 0121131 della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, approvato con la legge regionale 5 giugno 1997, n. 16, avente la seguente descrizione: "Attuazione legge regionale n.   del   in materia di usi civici".

     2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1997, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche e integrazioni:

     Cap. 114120: da L. 6.000.000.000 a L. 5.900.000.000

     - L. 100.000.000

     Cap. 121131: da L. 0 a L. 100.000.000

     + L. 100.000.000

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17.

[2] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[3] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[4] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[5] L’originario comma 2 è sostituito dagli attuali commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater per effetto dell’art. 17 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.

[6] Articolo modificato dall'art. 11 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17 e dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 35 e così sostituito dall'art. 32 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2007, n. 19.