§ IV.1.65 - L.R. 12 maggio 1997, n. 15.
Norme in materia di bruciatura delle stoppie.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/05/1997
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ IV.1.65 - L.R. 12 maggio 1997, n. 15. [1]

Norme in materia di bruciatura delle stoppie.

(B.U. 20 maggio 1997, n. 58).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.

 

     Art. 2.

     1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.

     2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.

     3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.

     4. E' sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o “fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti [2].

     2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.

     3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.

     4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

     5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

     6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.

 

     Art. 4.

     1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli enti di appartenenza.

 

     Art. 5.

     1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

 

     Art. 6.

     1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.

 

     Art. 7.

     1. E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.

 

     Art. 8.

     1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

 

     Art. 9.

     1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.

 

     Art. 10.

     1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.

 

     Art. 11.

     1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

     a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;

     b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;

     c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;

     d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.

 

     Art. 12.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 12 dicembre 2016, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 aprile 2009, n. 10.