§ IV.1.61 - L.R. 8 febbraio 1994, n. 8.
Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:08/02/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Scopi).
Art. 2.  (Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 3.  (Finalità dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 4.  (Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi).
Art. 5.  (Comitato regionale di sviluppo agricolo).
Art. 6.  (Durata in carica del Comitato).
Art. 7.  (Funzionamento del Comitato).
Art. 8.  (Campi sperimentali).
Art. 9.  (Associazioni di assistenza interaziendale e di gestione aziendale).
Art. 10.  (Registro dei tecnici agricoli).
Art. 11.  (Attività lavorativa dei tecnici agricoli).
Art. 12.  (Attività di ricerca e sperimentazione).
Art. 13.  (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ IV.1.61 - L.R. 8 febbraio 1994, n. 8.

Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione.

(B.U. 18 febbraio 1994, n. 29 suppl.)

 

Art. 1. (Scopi).

     1. La Regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonchè favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il Piano di sviluppo regionale, le indicazioni del Piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel regolamento CEE n. 270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

     2. L'intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonchè quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

 

     Art. 2. (Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.

 

     Art. 3. (Finalità dei servizi di sviluppo agricolo).

     1. Le finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:

     a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati;

     b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli artt. 21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;

     c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;

     d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con Organizzazioni professionali, Associazioni dei produttori, Cooperative ed altri Organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;

     e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

     f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione e in conformità dell'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;

     g) assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonchè

nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

     h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le innovazioni colturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonchè i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

     2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro Ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sono il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.

 

     Art. 4. (Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi).

     1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli Enti, Organismi, Organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.

     2. I programmi poliennali, predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla Giunta regionale e vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

     3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Comitato regionale di sviluppo agricolo).

     1. E' istituito un Comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (Co.Re.Sa.) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

     2. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura, si riunisce almeno tre volte l'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al sesto.

     3. Il Co.Re.Sa. è costituito da:

     a) l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o un suo delegato, che lo presiede;

     b) gli Assessori provinciali all'agricoltura delle province pugliesi o loro delegati [1];

     c) un rappresentante dell'Assessorato alla programmazione, designato dallo stesso;

     d) il dirigente responsabile del Settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo;

     e) due rappresentanti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, più un rappresentante dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano;

     f) due rappresentanti della facoltà di Agraria dell'Università di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;

     g) un rappresentante della facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;

     h) un rappresentante del Centro Interregionale di

Formazione e Divulgazione Agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso;

     i) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche, designato dallo stesso;

     l) un rappresentante per ogni organizzazione regionale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;

     m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL;

     4. Il Comitato può avvalersi, per problemi specifici, di esperti di riconosciuto valore del mondo scientifico, tecnico ed economico della Regione.

 

     Art. 6. (Durata in carica del Comitato).

     1. Il Comitato di cui al precedente art. 5 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.

     2. Ai componenti del predetto Comitato si applicano le norme di cui all'art. 4 della l.r. 12.08.1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, provvederà il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Funzionamento del Comitato).

     1. Il Comitato è chiamato ad elaborare proposte per la materia regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'Amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva competenza.

     2. Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal Comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.

     3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il Co.Re.Sa. non si sarà pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

     4. L'Assessore regionale all'agricoltura invia annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.

     5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.

     6. Dopo la seduta di insediamento, il Comitato si intende validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.

 

     Art. 8. (Campi sperimentali).

     1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzati le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in proprietà od in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attività definiti dall'art. 3 della presente legge.

     2. La gestione delle aziende è affidata ad un Comitato di gestione costituito nell'ambito del Co.Re.Sa.

     3. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con le Università pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione ed altri Enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo ed i Centri di assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attività di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per

l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attività dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la «rete di aziende dimostrative» e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

 

     Art. 9. (Associazioni di assistenza interaziendale e di gestione aziendale).

     1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole, previste dagli articoli 14,15, e 16 del regolamento CEE n. 2328/91, la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati, per perseguire le seguenti finalità:

     a) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l'ambiente e per conservare lo spazio naturale;

     b) favorire l'introduzione di sistemi agricoli alternativi e innovativi;

     c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione agricola;

     d) razionalizzare la gestione dell'azienda agricola, anche mediante l'orientamento delle scelte relative all'ordinamento produttivo.

     2. Le Associazioni tra imprenditori agricoli possono costituirsi in "Centri di Sviluppo Agricolo" e in "Centri di Assistenza Tecnica Specialistica".

     3. Alla costituzione dei "Centri di Sviluppo Agricolo" provvedono le Organizzazioni di cui al regolamento CEE n. 270/79, come modificato dall'art. 2, punto 1, del regolamento CEE n. 1760/87. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con priorità dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai C.I.F.D.A..

     4. Alla costituzione dei "Centri di Assistenza Tecnica Specialistica" possono provvedere: le Associazioni di produttori agricoli, legalmente riconosciute, comprese le Associazioni Bieticole a carattere nazionale; le Comunità Montane; i Consorzi di Bonifica; i Consorzi di Difesa delle produzioni Intensive. Ogni "Centro" deve perseguire gli obiettivi e le finalità connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agro- meteorologico. Ogni "Centro" deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni e avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi Albi professionali.

     5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono quelli previsti dai richiamati articoli del Regolamento CEE n. 2328/91, aggiornati negli importi come da successivi Regolamenti della Commissione CEE.

     6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate all'Assessorato regionale all'Agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno fissate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Registro dei tecnici agricoli).

     1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura dell'Assessorato regionale all'Agricoltura.

     2. I richiedenti l'iscrizione al registro devono possedere i seguenti titoli:

     - diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'alimentazione, delle produzioni animali, in medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;

     - titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79 oppure di corsi svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.

     3. Sono iscritti nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'Assessore all'agricoltura su parere espresso dal dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Possono essere iscritti al Registro dei tecnici agricoli anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'Assessorato alla formazione professionale.

     5. Possono essere iscritti al "Registro" i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87.

     6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

 

     Art. 11. (Attività lavorativa dei tecnici agricoli).

     1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.

     2. In deroga al Regolamento degli automezzi regionali 18.07.1978 n. 1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.

 

     Art. 12. (Attività di ricerca e sperimentazione).

     1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonchè con Enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.

     2. La Regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o Enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.

 

     Art. 13. (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale).

     1. La dotazione organica complessiva per l 'applicazione della presente legge è fissata nei limiti di sessanta unità tecniche agricole (laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal Programma Quadro Nazionale per la Divulgazione Agricola, in esecuzione del reg. CEE 270n9 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà determinata la dotazione organica dei singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il settimo livello.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l'assunzione dei tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e della legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

     2. La Giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, con proprio provvedimento determina tempi e procedure relative all'assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che:

     a) siano in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 270/1979 della Comunità Economica Europea;

     b) siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli (CIFDA) di Bernalda e del FORMEZ a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi Enti;

     c) abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla precedente lettera b).

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunità Europea per il cofinanziamento delle specifiche attività.

     2. Per il 1994, si farà fronte, in termini di competenza e cassa, per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di stanziamento del cap. 0112054 "Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione" del bilancio di previsione 1992 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1556 del 28.5.1993 e per lire 1 miliardo con i fondi di cui al comma precedente.

     3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 ottobre 2011, n. 26.