§ IV.1.43 - L.R. 27 maggio 1982, n. 22. - Trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:27/05/1982
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative, è [...]
Art. 2.  La domanda per l'ammissione alla prova concorsuale di idoneità, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore [...]
Art. 3.  Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di adozione del provvedimento formale conseguente al superamento della [...]
Art. 4.  Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. 1 vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 settembre 1972, n. 457 e successive modificazioni.
Art. 5.  Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate [...]
Art. 6.  Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora lo richiedano le esigenze operative dell'Amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, [...]
Art. 7.  Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio [...]
Art. 8.  Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di [...]
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ IV.1.43 - L.R. 27 maggio 1982, n. 22. - Trasformazione del rapporto di

lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia. Recepimento C.C.N.L. del 3 maggio 1979 e del contratto integrativo circoscrizionale del 5 maggio 1981.

 

Art. 1. Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica previo il superamento di una prova concorsuale di idoneità.

     La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

     Per i fini di cui al primo comma sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai in servizio alla data del 5 maggio 1981 e che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e delle gestioni provvisorie delle foreste demaniali regionali risultando regolarmente assunti o retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2. La domanda per l'ammissione alla prova concorsuale di idoneità, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, saranno definite le modalità ed i contenuti della prova concorsuale di idoneità.

     La prova concorsuale di idoneità si svolgerà alla presenza di una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e così composta:

     - Presidente della Regione, o suo delegato, Presidente;

     - esperto estraneo all'amministrazione regionale, designato dalla Giunta regionale;

     - un rappresentante sindacale designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Regione;

     - un funzionario dell'Assessorato all'agricoltura e foreste, designato dall'Assessore;

     - un funzionario dell'Assessorato al personale, designato dall'Assessore.

     Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario dell'Assessorato al personale, di livello retributivo e funzionale non inferiore al VI.

 

     Art. 3. Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di adozione del provvedimento formale conseguente al superamento della prova concorsuale di idoneità di cui all'art. 1.

     Gli uffici regionali forestali provvederanno ad effettuare le dovute segnalazioni ai competenti uffici del lavoro e dei contributi agricoli unificati.

 

     Art. 4. Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. 1 vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 settembre 1972, n. 457 e successive modificazioni.

     Agli uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

 

     Art. 5. Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 8 settembre 1972, n. 457.

     Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie della qualifica di assunzione.

     In tal caso si applica quanto previsto dai commi primo e secondo dell'art. 7 del C.C.N.L. del 3 maggio 1979.

     Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre che per le cause indicate dall'art. 27 del C.C.N.L. del 3 maggio 1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

 

     Art. 6. Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora lo richiedano le esigenze operative dell'Amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nell'ambito del territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione per la gestione, la conservazione e il miglioramento del patrimonio boschivo regionale.

 

     Art. 7. Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 maggio 1979, stipulato in Bari il 5 maggio 1981.

 

     Art. 8. Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di bonifica del 3 maggio 1979, ad eccezione del punto B) dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5 maggio 1981.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).