§ III.6.2 - L.R. 4 dicembre 1981, n. 58.
Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 musei, biblioteche, archivi
Data:04/12/1981
Numero:58


Sommario
Art. 1.  La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed [...]
Art. 2.  La Regione rilascia la dichiarazione di «interesse locale» a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali che ne abbiano i [...]
Art. 3.  L'istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni [...]
Art. 4.  All'accertamento dell'«interesse locale» concorrono i requisiti seguenti:
Art. 5.  La dichiarazione di interesse locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell'Amministrazione comunale [...]
Art. 6.  Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di «interesse locale» sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.
Art. 7.  Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di [...]
Art. 8.  Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di «interesse locale», ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in [...]
Art. 9.  Gli Enti ed Istituzioni, esistenti alla data di entrata in, vigore della presente legge, devono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di interesse locale entro sei mesi dalla predetta [...]


§ III.6.2 - L.R. 4 dicembre 1981, n. 58. [1]

Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali.

 

Art. 1. La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e del D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972.

 

     Art. 2. La Regione rilascia la dichiarazione di «interesse locale» a biblioteche, musei, archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

     L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

     - dichiarazione di proprietà;

     - relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico;

     - relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile, ecc.);

     - relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento;

     - relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività;

     - dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico;

     - dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale;

     - dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti;

     - nulla-osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici o archivistici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

 

     Art. 3. L'istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato regionale alla Cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla comunità in cui l'Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato. Il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni.

 

     Art. 4. All'accertamento dell'«interesse locale» concorrono i requisiti seguenti:

     a) che le istituzioni operino nel territorio regionale;

     b) che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;

     c) che coinvolgano risorse intellettuali e locali;

     d) che riflettano caratteristiche storiche di aree culturali locali;

     e) che offrano servizi culturali finalizzati precipuamente alla comunità regionale.

 

     Art. 5. La dichiarazione di interesse locale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e della competente Commissione consiliare permanente, che devono essere espressi perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione.

     Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera prescindendo dal parere.

 

     Art. 6. Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di «interesse locale» sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

     La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

 

     Art. 7. Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

 

     Art. 8. Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di «interesse locale», ai sensi della presente legge, possono essere ammessi ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di biblioteche, archivi, musei.

 

     Art. 9. Gli Enti ed Istituzioni, esistenti alla data di entrata in, vigore della presente legge, devono presentare istanza per ottenere la dichiarazione di interesse locale entro sei mesi dalla predetta data.

     Gli Enti ed Istituzioni, che in qualsiasi momento potranno costituirsi, presenteranno domanda per ottenere il riconoscimento di interesse locale entro un anno dalla data della loro istituzione [1].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 25 giugno 2013, n. 17.

[1] Così sostituito dalla L.R. n. 42/1984.