§ III.4.21 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 31.
Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:04/12/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Destinatari degli interventi
Art. 4.  Soggetti con disabilità
Art. 5.  Tipologie di intervento
Art. 6.  Borse di studio
Art. 7.  Attribuzioni regionali
Art. 8.  Interventi complementari della Regione
Art. 9.  Attribuzioni degli enti locali
Art. 10.  Conferenza regionale per il diritto allo studio
Art. 11.  Monitoraggio e controllo
Art. 12.  Finalità
Art. 13.  Destinatari degli interventi e attività previste
Art. 13 bis.  Tavolo tecnico istituzionale permanente
Art. 14.  Organizzazione dell’Unità
Art. 15.  Finalità e obiettivi
Art. 16.  Destinatari, funzioni e attività previste
Art.17.  Organizzazione
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Norma finanziaria


§ III.4.21 - L.R. 4 dicembre 2009, n. 31.

Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione.

(B.U. 7 dicembre 2009, n. 196)

 

TITOLO I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

Art. 1. Principi

1. La Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.

 

     Art. 2. Finalità

1. La presente legge è finalizzata a:

a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell’infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;

b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;

c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;

d) favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;

e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;

f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;

g) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli didattici innovativi;

h) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;

i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia);

j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);

k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti;

l) favorire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;

m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;

n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi

1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all’articolo 2 sono destinati a:

a) gli alunni del sistema dell’istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell’infanzia;

b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all’inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

 

     Art. 4. Soggetti con disabilità

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l’accesso al lavoro dei soggetti disabili.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della l.r. 19/2006 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.

3. Nell’ambito degli appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

 

     Art. 5. Tipologie di intervento

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono:

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;

e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;

f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;

g) la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera j);

h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom;

i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l’educazione alla legalità; l’educazione all’ambiente; l’educazione civica e stradale; l’educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti comunitarie di finanziamento e il loro utilizzo; l’educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l’educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l’educazione alla multiculturalità; l’introduzione e l’utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche [1];

j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;

k) progetti di orientamento scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per l’impiego e altre agenzie del territorio;

l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche;

m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti all’adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa sul territorio;

n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di intervento in materia;

o) promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio;

p) contributi di gestione per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.

3. Il coordinamento e il controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.

 

     Art. 6. Borse di studio

1. La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

2. La Giunta regionale definisce:

a) l’entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;

b) livelli di merito minimi per concorrere all’erogazione;

c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l’alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con un’eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Il numero dei figli o la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 7. Attribuzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all’attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell’utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell’intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:

a) promuove, d’intesa con l’amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;

b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La Giunta regionale approva il piano annuale per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l’effettiva disponibilità.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Interventi complementari della Regione

1. A integrazione degli interventi di cui all’articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) favorisce l’acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione all’istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 9. Attribuzioni degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

2. Gli enti locali:

a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all’articolo 5;

b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;

c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.

4. Alle finalità di cui all’articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell’infanzia paritarie.

 

     Art. 10. Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. E’ istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l’amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.

2. Alla Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.

3. La Conferenza è convocata dall’assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

 

     Art. 11. Monitoraggio e controllo

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

 

TITOLO II

UNITA’ REGIONALE DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

 

     Art. 12. Finalità

1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L’Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati, per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti [2].

2. L’Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.

2 bis. L’Unità di cui al comma 1:

a) promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;

b) interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;

c) favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;

d) favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;

e) promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose [3].

 

     Art. 13. Destinatari degli interventi e attività previste

1. L’Unità assume come destinatari delle proprie attività:

a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell’istruzione.

2. L’Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:

a) elaborazione di modelli interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);

b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell’erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento – apprendimento.

b bis) consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori [4];

b ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui all’articolo 12 [5].

 

     Art. 13 bis. Tavolo tecnico istituzionale permanente [6]

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione.

2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti della regione.

3. Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di cui all’articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di presenza.

 

     Art. 14. Organizzazione dell’Unità

1. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità, insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [7].

 

TITOLO III

UNITA’ REGIONALE DI PEDAGOGIA

E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

     Art. 15. Finalità e obiettivi [8]

1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.

2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;

b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;

c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;

d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;

e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);

f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.

 

     Art. 16. Destinatari, funzioni e attività previste [9]

1. L’Unità assume come destinatari delle proprie attività:

a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA;

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione, agenzie e strutture attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all’infanzia e ai giovani.

2. L’Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione – fatte salve le rispettive competenze e autonomie – con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

a) rilevazione della domanda formativa di bisogni pedagogico-educativi emergenti;

b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;

c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;

d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:

1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;

2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;

3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;

e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.

 

     Art.17. Organizzazione [10]

1. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 18. Abrogazione

1. La legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l’attuazione del diritto allo studio), è abrogata.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Le norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 luglio 2020, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2019, n. 46.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 6.

[9] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 6.

[10] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 6.