§ III.4.20 - L.R. 26 maggio 2009, n. 12.
Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:26/05/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Condizioni)
Art. 3.  (Durata e modalità dei master)
Art. 4.  (Affidamento diretto alle università ed enti pubblici di ricerca)
Art. 5.  (Norma transitoria)


§ III.4.20 - L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi.

(B.U. 29 maggio 2009, n. 78)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Nell’ambito delle previsioni del Programma operativo regionale (POR) Puglia per il Fondo sociale europeo (FSE) 2007/2013, approvato dalle competenti autorità comunitarie con decisione C(2007)5767 del 21 novembre 2007 (2007IT051PO005), a cui è seguita presa d’atto con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2007, n. 2282, la competente Autorità di gestione può effettuare azioni a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati attraverso l’erogazione diretta di borse di studio per la frequenza di master post lauream, con rimborso delle spese ammissibili o in maniera forfettaria, alle condizioni minime prescritte dall’articolo 2.

 

     Art. 2. (Condizioni)

1. I master prescelti dagli interessati devono essere erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale e devono riconoscere almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) ovvero 60 European credit transfer system (ECTS) ovvero un volume di lavoro di apprendimento, espresso anche attraverso altri sistemi di conteggio, pari a 1.500 ore, comprese le ore di studio individuale.

 

2. I master, erogati da istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici, scelti dagli interessati devono essere accreditati ASFOR ovvero EQUIS ovvero AACSB ovvero riconosciuti da Association of MBAS (AMBA) e devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

 

3. I master scelti dagli interessati devono essere erogati da istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, nei dieci anni solari precedenti all’emanazione dell’avviso pubblico relativo alla concessione delle borse di studio, attività documentabile di formazione post lauream. Per attività di formazione post lauream ci si riferisce ai soli corsi diretti esclusivamente a soggetti già in possesso di diploma di laurea, la cui durata non sia stata inferiore a 800 ore. L’attività erogata deve essere stata svolta in qualità di soggetto attuatore e non di mero partner. Anche in questo caso, i master scelti dagli interessati devono avere una durata complessiva non inferiore a 800 ore, di cui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

 

     Art. 3. (Durata e modalità dei master)

1. Per durata complessiva del master si intende la somma delle ore dedicate alla formazione teorica e pratica, nonché agli stage e alle altre attività formative (project work, studio individuale, visite). Per ore svolte in aula ci si riferisce alle lezioni frontali e a tutte quelle attività formative, svolte in presenza, effettuate nella sede di svolgimento del percorso formativo.

2. Nel caso in cui i master prescelti dagli interessati siano erogati da più istituti di formazione avanzata in Associazione temporanea d’impresa o in Associazione temporanea di scopo, i requisiti di cui all’articolo 2 devono essere posseduti da ciascun componente di dette associazioni.

 

3. I vincoli di durata di cui all’articolo 2, comma 3, si applicano anche agli interventi di formazione erogati in modalità on line o mista, per i quali si intendono per ore di formazione in aula, nel primo caso le ore di formazione on line e nel secondo caso la somma delle ore on line e in presenza.

 

4. Nel caso in cui le ore di formazione in presenza siano inferiori al 50 per cento della durata complessiva del corso, lo stesso è considerato come corso on line.

 

5. Gli interventi di formazione devono prevedere il rilascio di un attestato finale al termine del percorso formativo.

 

6. La competente Autorità di gestione del POR Puglia per il FSE 2007-2013 è autorizzata a determinare ulteriori modalità, esclusioni, limiti e condizioni per il godimento delle borse di studio, in relazione al raggiungimento degli scopi delle azioni programmate, come individuati nel medesimo POR Puglia per il FSE 2007-2013.

7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), è abrogato.

 

     Art. 4. (Affidamento diretto alle università ed enti pubblici di ricerca)

1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 15/2002 è sostituito dal seguente:

“2. E’ altresì consentito all’Autorità di gestione, per gli scopi di cui al POR Puglia per il FSE 2007-2013, l’affidamento diretto di fondi alle università e agli enti pubblici di ricerca nel rispetto della normativa e delle decisioni comunitarie.”.

 

     Art. 5. (Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere in difformità dalle previsioni della presente legge, in relazione all’avviso 1/2008 approvato con determinazione del Dirigente del Settore formazione professionale 9 aprile 2008, n. 376, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 10 aprile 2008, n. 58 straordinario.