§ III.3.22 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 32.
Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:21/12/1998
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. In adempimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS - [...]


§ III.3.22 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 32. [1]

Trasferimento all'Amministrazione provinciale di Lecce del centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce.

(B.U. 22 dicembre 1998, n. 126).

 

Art. 1.

     1. In adempimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce, già gestito dalla Confederazione nazionale delle Opere Salesiane sono assicurate dall'Amministrazione provinciale di Lecce a far tempo dalla cessazione di ogni rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e lo stesso CNOS.

     2. L'Amministrazione provinciale di Lecce esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di piani o programmi approvati dalla Regione ai sensi della vigente normativa.

     3. I beni funzionali alle attività formative esercitate dal CNOS e pervenuti, tra gli altri, alla Regione con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 dicembre 1972, sono trasferiti all'Amministrazione provinciale di Lecce. La destinazione d'uso degli stessi è finalizzata esclusivamente alle attività formative.

     4. Il personale a tempo indeterminato inserito nell'Albo e nell'Elenco degli operatori della formazione professionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 54 del 1978 in servizio alla data della cessazione di detto rapporto convenzionale è trasferito dalla stessa data all'Amministrazione provinciale di Lecce in apposito ruolo ad esaurimento e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto di trasferimento. Allo stesso personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente per gli operatori della formazione professionale. Al personale eventualmente non utilizzato nelle attività corsuali assegnate viene applicato il trattamento di mobilità previsto per gli operatori inseriti nell'Albo e nell'Elenco di cui all'art. 26 della legge regionale n. 54 del 1978. La modalità attuativa è demandata alla Giunta regionale.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla individuazione dei beni e del personale da trasferire ai sensi della presente legge.

     6. Fino alla definizione degli atti di cui al comma 5 valgono le determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano di formazione professionale 1998/1999.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa relativi al finanziamento dei piani di formazione professionale del bilancio della Regione per l'esercizio 1998 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

     8. Le disposizioni del presente articolo sono da considerarsi provvisorie e limitate nel tempo fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della formazione professionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 1999. La Giunta regionale è delegata a verificare con la Provincia di Lecce il buon andamento delle operazioni di trasferimento e a proporre eventuali correttivi in sede di intesa con la Provincia di Lecce.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

 


[1] Le disposizioni della presente legge, già prorogate per l'anno 1999/2000 dall'art. 24 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17, sono state ulteriormente prorogate dall'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 e dall’art. 26 della L.R. 5 dicembre 2001, n. 32..