§ III.3.3 - L.R. 28 novembre 1977, n. 37. -  Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 8 aprile 1975, n. 30.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:28/11/1977
Numero:37


Sommario
Art. 10.  (Finanziamento delle scuole istituite dagli Enti ospedalieri). -  Le spese occorrenti agli Enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonché per l'erogazione delle [...]
Art. 11.  (Libretto personale). - All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum [...]
Art. 12.  (Modalità del tirocinio). - Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini [...]
Art. 13.  (Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate). - Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena [...]
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).


§ III.3.3 - L.R. 28 novembre 1977, n. 37. -  Modifiche ed integrazioni alla

legge regionale 8 aprile 1975, n. 30.

 

     Artt. 1. - 9. [1].

 

Art. 10. (Finanziamento delle scuole istituite dagli Enti ospedalieri). -  Le spese occorrenti agli Enti ospedalieri per l'impianto ed il funzionamento delle scuole o dei corsi nonché per l'erogazione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1975, n. 30 fanno carico al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi della lettera d) dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6.

     L'erogazione del finanziamento è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base del piano annuale determinato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6.

     Le spese derivanti dall'erogazione degli assegni di studio concessi dalle scuole istituite dagli Enti ospedalieri graveranno su apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 11. (Libretto personale). - All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di aggiornamento ogni studente verrà munito di un libretto personale nel quale sarà documentato il suo curriculum formativo.

     Nel libretto personale dovranno essere specificati in particolare:

- il corso o i corsi frequentati, compresi quelli di aggiornamento;

- notizie dettagliate sull'insegnamento pratico ricevuto in ciascun corso;

- i risultati delle prove d'esame sostenute;

- una valutazione delle attitudini personali e professionali dimostrate

dallo studente nel corso degli studi.

     Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale e deve essere adottato da tutte le scuole della Regione.

 

     Art. 12. (Modalità del tirocinio). - Gli studenti non possono essere impiegati in attività non contemplate nel quadro degli insegnamenti del corso al quale partecipano e privi di valore formativo ai fini della preparazione, nè essere utilizzati in sostituzione o ad integrazione del personale dei servizi presso i quali svolgono il tirocinio.

 

     Art. 13. (Riconoscimento delle scuole esistenti e soppressione delle sezioni staccate). - Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole o corsi di aggiornamento sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, ad adeguarsi alle norme regionali vigenti in materia nel termine di dodici mesi dalla data suddetta.

     A tale fine la Giunta regionale delibera il relativo riconoscimento.

     Le sezioni staccate di scuole operanti nel settore para-sanitario, il termine dei corsi in via di svolgimento, sono soppresse.

     Gli enti presso i quali sono ubicati tali sezioni staccate possono chiedere, ove siano in possesso dei requisiti richiesti, la loro conversione in scuole autonome, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Modificano la L.R. n. 30/1975 .