§ III.2.R/9 - R.R. 10 ottobre 2003, n. 13.
L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette – [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/10/2003
Numero:13

§ III.2.R/9 - R.R. 10 ottobre 2003, n. 13.

L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette – Modificazione Regolamento regionale n. 1/97.

(B.U. 14 ottobre 2003, n. 116).

 

     PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Vista la L.R. n.20/95 art. 4, comma 2, lett. B) che assegna alla Regione Puglia quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.

     Constatato che le strutture residenziali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 49/81 sono equiparate a quelle residenziali protette e classificate in fascia A e fascia B, in base a requisiti indicati nel Regolamento Regionale n. 1/97.

     Vista la delibera di Giunta Regionale n.1488 del 26 settembre 2003 con la quale si approva la “L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B: Assegnazione quote spesa sanitaria per le persone ospitate nelle strutture residenziali protette – Modificazione Regolamento regionale n. 1/97”

     Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n.1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali.

     EMANA

     Le seguenti modificazioni al Regolamento Regionale n.1/97:

     Il comma 2. dell’art. 7 è così sostituito:

     2. Sino all’avvenuto riordino delle strutture sanitarie rientranti nel territorio regionale, la possibilità di convenzionamento è limitata alle strutture protette regolarmente iscritte nell’apposito albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 49 del 1981, alla data del 31 dicembre 2002.

     All’art. 7 è aggiunto il seguente comma:

     3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL.. è fissato al 30 novembre di ogni anno.