§ III.2.1 - L.R. 3 marzo 1973, n. 6.
Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/03/1973
Numero:6


Sommario
Art. 1.      La legge statale 8 dicembre 1871, n. 1044 è applicata nella Regione Puglia con l'osservanza delle seguenti norme
Art. 2.      Spetta al Consiglio Regionale
Art. 3.      Spetta alla Giunta regionale
Art. 4.      Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili-nido o riadattamento di immobili già esistenti per [...]
Art. 5.      I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla [...]
Art. 6.      Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili-nido
Art. 7.      Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la [...]
Art. 8.      I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in Forza di [...]
Art. 9.      La programmazione pluriennale degli asili-nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre [...]
Art. 10.      Per l'acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità e la determinazione dell'indennità di esproprio, si applicano le [...]
Art. 11.      Entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell'opera corredato dalla relativa [...]
Art. 12.      L'edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all'armonico sviluppo psico-motorio e conoscitivo del [...]
Art. 13.      Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni
Art. 14.      L'asilo-nido accoglie i bambini da 0 a tre anni. Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico-motorie o sensoriali
Art. 15.      L'asilo- nido resterà aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere
Art. 16.      I bambini sono ammessi a frequentare gli asili-nido gratuitamente e hanno diritto ella refezione
Art. 17.      Il Consiglio comunale o l'Assemblea consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili-nido
Art. 18.      La gestione dell'asilo-nido è affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dalla Assemblea consorziale dei Comuni è composto da almeno
Art. 19.      L'organico dell'asilo-nido, al fine di garantire l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino, dovrà prevedere oltre al personale per il normale funzionamento
Art. 20.      Il personale degli asili-nido dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni
Art. 21.      La Regione in collaborazione con le Amministrazioni provinciali organizza corsi di Formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d'infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti in [...]
Art. 22.      I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all'art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o [...]
Art. 25.      Le agevolazioni previste della presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni
Art. 26.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto
Art. 27.      La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ III.2.1 - L.R. 3 marzo 1973, n. 6. [1]

Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido. [2]

(B.U. 10 marzo 1973, n. 5 – Ediz. Straord.).

 

Art. 1.

     La legge statale 8 dicembre 1871, n. 1044 è applicata nella Regione Puglia con l'osservanza delle seguenti norme.

 

     Art. 2.

     Spetta al Consiglio Regionale:

     a) promuovere apposito studio per la valutazione del fabbisogno quinquennale di asili-nido nella Regione;

     b) approvare il piano regionale degli asili-nido;

     c) approvare la graduatoria tra i Comuni che richiedono i finanziamenti sulla base dei criteri precedentemente da esso stabiliti;

     d) promuovere e determinare i programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asili-nido.

 

     Art. 3.

     Spetta alla Giunta regionale:

     a) esaminare le domande presentate dal comuni e dai Consorzi del Comuni e Formulare la graduatoria motivata del finanziamenti;

     b) elaborare il piano annuale dei finanziamenti per la costruzione e gestione degli asili-nido;

     c) sottoporre entro il 30 giugno di ogni anno il piano stesso all'approvazione del Consiglio regionale;

     d) presentare al Consiglio regionale annualmente una relazione sullo stato di applicazione della presente legge.

 

     Art. 4.

     Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltrano le richieste di finanziamento alla Regione per la costruzione di asili-nido o riadattamento di immobili già esistenti per destinarli agli asili-nido. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

     b) copia della deliberazione del Consiglio comunale atta a comprovare la scelta di costruire o gestire almeno uno o più asili-nido, con indicazione delle fonti di finanziamento;

     c) attestazione della disponibilità di area idonea già in proprietà o prevista da strumenti urbanistici vigenti (specificandone la natura);

     d) articolata relazione tecnica in cui sia definito il tipo di soluzione prevista nella ipotesi di:

     - costruzione, riadattamento di edifici già in proprietà del Comune;

     - ristrutturazione di locali in edifici residenziali;

     - previsione di maggiore spesa;

     e) planimetria In scala 1/500 su cui sia indicata l'area riservata all'asilo-nido, la sua superficie e la viabilità, principale; stralcio planimetrico riflettente gli insediamenti industriali compresi nel raggio di ml. 1.000 e gli eventuali plessi scolastici esistenti o in progetto.

     Per l'anno 1972, in deroga al comma 1, le domande con la documentazione dovranno essere inoltrate entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.

 

     Art. 5.

     I contributi per la costruzione sono erogati in quote relative allo stato di avanzamento dei lavori secondo le norme che saranno previste in apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

 

     Art. 6.

     Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni inoltreranno alla Regione le richieste di contributo per la gestione di asili-nido.

     Le richieste devono essere corredate dalla documentazione seguente:

     a) domanda indirizzata al Presidente della Regione;

     b) deliberazione del Consiglio comunale con cui sia stata a suo tempo autorizzata la gestione comunale dell'asilo-nido; sua capienza potenziale ed effettiva;

     c) bilancio consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso, o bilancio di previsione per l'asilo di imminente apertura in cui sia espressa alla corrispondente voce del titolo di entrata l'entità del contributo del Comune, del concorso alle rette da parte delle famiglie e del concorso eventuale di datori di lavoro;

     d) organigramma del personale adibito al servizio del nido;

     e) tabella dietetica adottata.

 

     Art. 7.

     Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 6 possono inoltrare richiesta di contributo per la gestione oltre ai Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione, tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che abbiano costruito l'asilo-nido prima della entrata in vigore della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 o che non abbiano usufruito del contributo per la costruzione o che gestiscano asili-nido in immobili non di proprietà del Comune o del Consorzio di Comuni.

 

     Art. 8.

     I contributi per la costruzione e per la gestione non vengono erogati a Comuni o Consorzi di Comuni che usufruiscono a questo fine di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in Forza di altre norme legislative.

 

     Art. 9.

     La programmazione pluriennale degli asili-nido deve mirare a realizzare strutture efficienti e corrispondenti alle esigenze delle popolazioni urbane e rurali e deve tendere a ridurre progressivamente gli squilibri esistenti tra popolazione regionale e posti bambino per asilo.

     Ogni asilo non può ospitare più di cinquanta bambini e non può avere meno di tre sezioni per bambini, rispettivamente compresi tra 0-10 mesi, 10-18 e 18-36 mesi.

     Il lotto minimo per la costruzione di un asilo-nido non può essere inferiore a 1.500 mq.

     La superficie coperta non può essere superiore al 40% di quella totale del lotto; la superficie che deve essere lasciata libera per le attrezzature a verde, a giuoco ed alle attività di conoscenza non può essere inferiore a 900 mq.

     All'interno dell'asilo-nido devono considerarsi fondamentali i seguenti spazi:

     atrio; spazi per i lattanti; spazio per i semidivezzi; spazio per i divezzi; spazio per le attività organizzative dei bambini spazio adatto per il riposo; spazio per isolamento per casi improvvisi di malattie contagiose; spazio per i servizi generali e visite mediche.

     Il rapporto minimo superficie utile-ricettività non deve essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino.

     Il numero dei piani fuori terra non può essere superiore ad uno. Un piano seminterrato è ammesso esclusivamente per magazzini e lavanderie.

     Gli stessi rapporti edilizi sono mantenuti anche nel caso di accorpamento di più asili.

     Le aree destinate alla costruzione degli asili-nido, sono scelte, con delibera del Consiglio comunale, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati esse debbono essere reperite in zone aperte, soleggiate, distanti da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali, da sede di traffico intenso e preferibilmente in zone attrezzate a verde.

     Qualora l'area prescelta non sia già vincolata ad uso pubblico per servizio, la delibera consiliare in caso di idoneità dell'area stessa, come dal comma precedente, assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

     La delibera di variante è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Nei centri urbani, ove non siano reperibili aree libere ed idonee, possono essere utilizzati edifici esistenti purché presentino la necessaria garanzia di igiene e di spazio.

 

     Art. 10.

     Per l'acquisizione delle aree o degli immobili, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità e la determinazione dell'indennità di esproprio, si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 11.

     Entro 90 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento concesso, i Comuni o loro Consorzi, devono inoltrare alla Regione, il progetto esecutivo dell'opera corredato dalla relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

     In caso di inadempienza i Comuni o loro Consorzi decadranno dal diritto al finanziamento.

 

     Art. 12.

     L'edificio sarà dimensionato come un organismo architettonico omogeneo, tale da poter contenere gli arredi e le attrezzature necessarie all'armonico sviluppo psico-motorio e conoscitivo del bambino e dovrà disporre di impianto di condizionamento tecnico adeguato.

 

     Art. 13.

     Gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge sono di proprietà dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

 

     Art. 14.

     L'asilo-nido accoglie i bambini da 0 a tre anni. Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psico-motorie o sensoriali.

 

     Art. 15.

     L'asilo- nido resterà aperto per l'intero anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e per un minimo di otto ore giornaliere.

     L'orario di frequenza degli asili è stabilito dal Comune in relazione alle esigenze locali o di carattere straordinario, sentito il parere del Consiglio di gestione di cui al successivo art. 18.

 

     Art. 16.

     I bambini sono ammessi a frequentare gli asili-nido gratuitamente e hanno diritto ella refezione.

     Il Consiglio comunale, su parere del Consiglio di Gestione, può stabilire rette di frequenza nel caso di redditi familiari elevati.

 

     Art. 17.

     Il Consiglio comunale o l'Assemblea consorziale dei Comuni, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge, formula il regolamento per la gestione degli asili-nido.

     Il regolamento stabilirà i criteri di precedenza per l'ammissione agli asili-nido ed indicherà il numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

     I criteri di precedenza dovranno assicurare il servizio ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare.

 

     Art. 18.

     La gestione dell'asilo-nido è affidata dal Regolamento ad un Consiglio di Gestione nominato dal Consiglio Comunale o dalla Assemblea consorziale dei Comuni è composto da almeno:

     a) una rappresentanza del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, con la presenza della minoranza;

     b) una rappresentanza delle famiglie degli utenti

     c) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali;

     d) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido designata dal personale stesso.

 

     Art. 19.

     L'organico dell'asilo-nido, al fine di garantire l'armonico sviluppo psico-fisico del bambino, dovrà prevedere oltre al personale per il normale funzionamento:

     a) una coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale dell'asilo-nido

     b) personale addetto all'assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini divezzi ed una per ogni cinque bambini lattanti.

     Gli asili-nido multipli saranno diretti da una coordinatrice assistita dalle coordinatrici degli asili accorpati.

     A garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio [0-3 anni] l'Ente gestore dovrà assicurare l'assistenza sanitaria mediante un pediatra.

     La vigilanza sanitaria dell'asilo-nido, fino a quando non saranno istituite le unità sanitarie locali, è esercitata dal Comune, tramite l'Ufficiale Sanitario, che è diretto responsabile dell'andamento igienico- sanitario dell'asilo.

 

     Art. 20.

     Il personale degli asili-nido dipende dal Comune o dai Consorzi di Comuni.

     Esso è assunto tramite pubblico concorso per esame e per titoli.

     Sino al 31 dicembre 1974 il personale degli asili-nido verrà assunto tramite concorso per soli titoli. I vincitori del concorso dovranno frequentare un corso di formazione di sei mesi presso un asilo-nido funzionante.

     I requisiti culturali minimi richiesti sono:

     a) diploma di maturità di assistente per comunità infantile o assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;

     b) diploma di qualifica di assistente all'infanzia o diploma di puericultrice o di vigilatrice d'infanzia per l'incarico di personale addetto all'assistenza.

     Possono partecipare al concorso per coordinatrici d'asilo le vigilatrici d'Infanzia e le assistenti sanitarie visitatrici che abbiano effettuato cinque anni di servizio continuativo presso gli asili-nido e le insegnanti di scuola materna statali, regionali o comunali con sei anni di servizio continuativo purché fornite di diploma di puerilcultrice [3].

 

     Art. 21.

     La Regione in collaborazione con le Amministrazioni provinciali organizza corsi di Formazione professionale per puericultrici e vigilatrici d'infanzia nel rispetto delle leggi statali vigenti in materia di professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

 

     Art. 22.

     I Comuni ed i Consorzi, oltre ai contributi statali di cui all'art. 1 della legge statale n. 1044, e a quelli regionali, possono avvalersi dei contributi finanziari, provenienti da Enti o Aziende pubbliche e private, da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

     Alle restanti esigenze provvedono con il proprio bilancio.

     Le spese di gestione e di manutenzione degli asili-nido sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie.

 

     Artt. 23. - 24. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     Le agevolazioni previste della presente legge, sono esclusivamente a favore dei Comuni o dei Consorzi dei Comuni.

 

     Art. 26.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

 

     Art. 27.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall’art. 70 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata

[2] Modificata dalla L.R. n. 37/1980. Vedi anche L.R. n. 62/1979.

[3] «Il possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido» come disposto dalla L.R. n. 37/1980, art. 3.