§ III.1.R/49 - R.R. 10 febbraio 2010, n. 8.
Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:10/02/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Gruppo Appartamento)


§ III.1.R/49 - R.R. 10 febbraio 2010, n. 8.

Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 “Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento”.

(B.U. 10 febbraio 2010, n. 27)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.310 del 9 febbraio 2010 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. (Gruppo Appartamento)

Il Gruppo-appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già in fase di acquisizione dell’autonomia, in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo.

Posti-letto per gruppo-appartamento: n.3

Gli appartamenti devono essere localizzati in modo da garantire una facile accessibilità.

Il gruppo appartamento deve avere i seguenti requisiti:

• N. 1 servizio igienico per gli utenti, con dotazione completa e funzionante (dotato di vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o piatto doccia), con erogazione di acqua calda sempre garantita.

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche ( legge 13/89), il servizio igienico previsto deve possedere il requisito di adattabilità.

 

Per quanto concerne la zona notte:

• Ogni camera non deve avere più di n. 2 posti letto;

• La superficie minima delle camere deve essere non inferiore a 9 mq per camera singola e 16 mq per camera a due letti, adeguatamente arredate; nelle camere devono, comunque essere garantiti, per ciascun utente, almeno i seguenti arredi: un comodino, un armadietto in cui sia possibile conservare, in condizioni di sicurezza, gli oggetti personali, un tavolinetto con la sedia;

• Le camere devono avere illuminazione naturale ed aerazione con adeguato oscuramento;

 

Area di socializzazione:

• La cucina deve essere piastrellata almeno nella zona adibita alla preparazione dei pasti;

• Un locale attrezzato per guardare la Tv ed eventualmente, qualora la cucina non fosse sufficientemente spaziosa, adibito a zona pranzo.

 

L’attività di preparazione dei pasti, poiché è destinata all’autoconsumo, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 6 del del Regolamento CE n. 852/04 e relative disposizioni attuative.

• La qualità degli arredi deve essere dignitosa ed appropriata alle necessità degli utenti;

• Deve essere garantita, complessivamente, una superficie minima di 25/30 mq per utente;

• La temperatura interna invernale deve essere di 20 ± 1° C

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.