§ III.1.R/1 - R.R. 21 maggio 1975, n. 5. - Disciplina e organizzazione dei
corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare - Legge regionale 25 novembre 1974, n. 38, art. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/05/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Trattamento dialitico domiciliare). - Per Il trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la [...]
Art. 2.  (Corsi di addestramento). - Il paziente e gli assistenti vengono messi in grado di attendere al trattamento mediante la frequenza di un corso di addestramento, istituito presso i servizi ospedalieri [...]
Art. 3.  (Autorizzazioni ad effettuare trattamento dialitico domiciliare e ad istituire corsi di addestramento). - Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. [...]
Art. 4.  (Effettuazione della dialisi domiciliare). - L'autorizzazione ad effettuare servizio di dialisi domiciliare è subordinata alla presenza effettiva di requisiti che garantiscono continuo ed immediato [...]
Art. 5.  (Istituzione dei corsi di addestramento). - L'autorizzazione all'istituzione dei corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare può essere concessa ove il servizio ospedaliero [...]
Art. 6.  (Ammissione ai corsi). - Le domande di ammissione al corsi vanno indirizzate agli Enti ospedalieri autorizzati ad effettuarli.
Art. 7.  (Contenuto e svolgimento del corso). - Il contenuto teorico- pratico del corso e le modalità del suo svolgimento sono fissate dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, tenuto conto [...]
Art. 8.  (Docenti). - I corsi si svolgono secondo un indirizzo teorico e pratico e sono tenuti da personale sanitario, infermieristico specializzato e tecnico del servizio ospedaliero di emodialisi, sotto la [...]
Art. 9.  (Attestazione di idoneità). - Al termine del corso, il corpo docente accerta la idoneità del paziente e degli assistenti all'esercizio della dialisi domiciliare, e ne rilascia il relativo attestato.
Art. 10.  (Gestione della dialisi domiciliare). - La gestione sanitaria, amministrativa ed economica della dialisi domiciliare è affidata alla amministrazione ospedaliera presso il cui servizio emodialitico [...]
Art. 11.  (Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare. Responsabilità). - Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio.
Art. 12.  (Sospensione del trattamento di dialisi domiciliare). - Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in [...]
Art. 13.  (Compiti del servizio di emodialisi). - Il servizio di emodialisi ospedaliero garantisce al paziente l'assistenza telefonica durante le sedute di dialisi, in precedenza concordata. Assicura inoltre [...]
Art. 14.  (Coperture assicurative). - L'ente ospedaliero provvede alle coperture assicurative del paziente e degli assistenti per l'attività di addestramento svolta presso il servizio ospedaliero di [...]
Art. 15.  (Oneri finanziari). - Gli oneri finanziari relativi all'acquisto di apparecchiature ed alla copertura dei rischi di cui all'articolo precedente sono a carico del fondo di cui all'art. 7 della legge [...]


§ III.1.R/1 - R.R. 21 maggio 1975, n. 5. - Disciplina e organizzazione dei

corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare - Legge regionale 25 novembre 1974, n. 38, art. 5.

 

Art. 1. (Trattamento dialitico domiciliare). - Per Il trattamento dialitico domiciliare si intende una tecnica affidata, nella sua condotta operativa, direttamente al paziente, che la effettua senza la presenza di personale sanitario, in locali ritenuti idonei, nel domicilio o in altra sede extra ospedaliera, avvalendosi dell'aiuto subordinato di uno o più assistenti da esso designati, ritenuti idonei dal responsabile sanitario dell'addestramento.

 

     Art. 2. (Corsi di addestramento). - Il paziente e gli assistenti vengono messi in grado di attendere al trattamento mediante la frequenza di un corso di addestramento, istituito presso i servizi ospedalieri di emodialisi.

     Il corso prevede un insegnamento teorico ed uno pratico sulle varie condotte operative della dialisi.

 

     Art. 3. (Autorizzazioni ad effettuare trattamento dialitico domiciliare e ad istituire corsi di addestramento). - Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 38, la Giunta regionale può autorizzare gli Enti ospedalieri, presso i  cui ospedali funzionino servizi emodialitici, ad effettuare corsi di addestramento all'esercizio della stessa.

 

     Art. 4. (Effettuazione della dialisi domiciliare). - L'autorizzazione ad effettuare servizio di dialisi domiciliare è subordinata alla presenza effettiva di requisiti che garantiscono continuo ed immediato controllo dell'esercizio dell'attività.

     In particolare, le dotazioni organiche e strumentali del servizio devono assicurare assistenza e pronto intervento presso il paziente in trattamento domiciliare e possibilità, ove occorra, di immediato ricovero presso l'ospedale.

 

     Art. 5. (Istituzione dei corsi di addestramento). - L'autorizzazione all'istituzione dei corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare può essere concessa ove il servizio ospedaliero interessato, oltre a garantire la sicurezza della pratica a norma del precedente articolo, sia fornito di dotazioni organiche strumentali idonee per lo svolgimento dei corsi.

     L'autorizzazione determina il numero dei partecipanti al corso.

     Tale numero è suscettibile di variazioni in rapporto a necessità di volta in volta determinate.

 

     Art. 6. (Ammissione ai corsi). - Le domande di ammissione al corsi vanno indirizzate agli Enti ospedalieri autorizzati ad effettuarli.

     Esse devono riportare, oltre all'indicazione delle generalità e della residenza del paziente e degli assistenti, la dichiarazione di questi ultimi con la quale si impegnano a coadiuvare ed assistere l'interessato nel corso di trattamento, nonché l'indicazione degli ambienti ove si intenda svolgere la pratica.

     Le sottoscrizioni delle domande, da parte del paziente e degli assistenti, devono essere autenticate nelle forme di legge.

     L'ammissione alla frequenza dei corsi è effettuata, previo accertamento dell'idoneità degli ambienti, dei requisiti psicofisici necessari per la partecipazione e l'attuazione della pratica, da apposita commissione tecnica, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero, composta dal responsabile del servizio emodialitico che la presiede e da quattro componenti, dei quali almeno due debbono essere sanitari.

     Per gli accertamenti la Commissione si avvale del servizio sociale ospedaliero.

 

     Art. 7. (Contenuto e svolgimento del corso). - Il contenuto teorico- pratico del corso e le modalità del suo svolgimento sono fissate dal responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, tenuto conto del tipo di apparecchiatura dialitica con cui il paziente sarà trattato nella sede extraospedaliera.

     L'addestramento avviene in orari, giorni e sedi prefissati, secondo le necessità organizzative del servizio ospedaliero di emodialisi, possibilmente considerando le esigenze sociali dei partecipanti.

     La durata del corso non può essere inferiore a quattro mesi e superiore a cinque.

 

     Art. 8. (Docenti). - I corsi si svolgono secondo un indirizzo teorico e pratico e sono tenuti da personale sanitario, infermieristico specializzato e tecnico del servizio ospedaliero di emodialisi, sotto la direzione e la responsabilità del dirigente il servizio.

 

     Art. 9. (Attestazione di idoneità). - Al termine del corso, il corpo docente accerta la idoneità del paziente e degli assistenti all'esercizio della dialisi domiciliare, e ne rilascia il relativo attestato.

     La prova di accertamento, teorica e pratica, viene eseguita presso il servizio ospedaliero ove il paziente e gli assistenti abbiano eseguito l'addestramento.

     Non è ammessa sostituzione degli assistenti nè attuazione della pratica in ambienti diversi da quelli prestabiliti.

 

     Art. 10. (Gestione della dialisi domiciliare). - La gestione sanitaria, amministrativa ed economica della dialisi domiciliare è affidata alla amministrazione ospedaliera presso il cui servizio emodialitico il paziente abbia frequentato il corso di addestramento.

     Le apparecchiature da usarsi per la dialisi domiciliare sono acquistate dall'amministrazione ospedaliera interessata.

 

     Art. 11. (Doveri del paziente nell'esercizio della dialisi domiciliare. Responsabilità). - Le sedute di dialisi devono avvenire nei giorni e nelle ore concordate con il servizio.

     Qualsiasi seduta di dialisi in ore o giorni diversi da quelli fissati deve essere concordata, ovvero, in caso di emergenza, tempestivamente segnalata.

     Il servizio di emodialisi, che deve garantire la reperibilità telefonica di un sanitario, non risponde delle conseguenze della mancata reperibilità degli operatori sanitari se la dialisi viene eseguita in orari non concordati o non tempestivamente segnalati.

     Il paziente deve condurre il trattamento secondo le regole apprese durante il corso, accettando inoltre eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma o conseguenti agli sviluppi del programma stesso.

     Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

     Il paziente deve dare tempestiva segnalazione di qualsiasi situazione anormale o di incidente di qualsiasi entità al servizio ospedaliero che impartirà le opportune istruzioni.

     E' fatto obbligo al paziente sottoposto al trattamento di dialisi domiciliare di sottostare, periodicamente, ad un controllo clinico, di laboratorio ed eventualmente radiologico presso il servizio ospedaliero di emodialisi.

     E' fatto obbligo al paziente di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al controllo tecnico e clinico predisposte dal servizio.

     E' esclusa la responsabilità del servizio per danni al paziente, se questi gli derivano dalla mancata osservanza delle norme del presente regolamento.

     I pazienti hanno l'obbligo del corretto uso e buona conservazione degli apparecchi e materiali ricevuti in consegna. Rispondono dei danni per incuria.

 

     Art. 12. (Sospensione del trattamento di dialisi domiciliare). - Il responsabile del servizio ospedaliero di emodialisi, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti in dialisi domiciliare, può interrompere il trattamento per esigenze cliniche od organizzative o quando la mancata osservanza da parte del paziente delle istruzioni possa risultare pericolosa per la sua incolumità predisponendone il trasferimento presso il Centro di emodialisi per il controllo tecnico- clinico.

 

     Art. 13. (Compiti del servizio di emodialisi). - Il servizio di emodialisi ospedaliero garantisce al paziente l'assistenza telefonica durante le sedute di dialisi, in precedenza concordata. Assicura inoltre il controllo clinico periodico e il rifornimento dei materiali necessari alla dialisi.

     E' fatto altresì obbligo al servizio di emodialisi di riservare posti per l'eventuale trattamento intraospedaliero dei pazienti in dialisi domiciliare, in casi di emergenza.

     La riserva dei posti non può essere inferiore a un posto ogni quattro pazienti in dialisi extraospedaliera.

 

     Art. 14. (Coperture assicurative). - L'ente ospedaliero provvede alle coperture assicurative del paziente e degli assistenti per l'attività di addestramento svolta presso il servizio ospedaliero di emodialisi e per le attività di dialisi domiciliare.

 

     Art. 15. (Oneri finanziari). - Gli oneri finanziari relativi all'acquisto di apparecchiature ed alla copertura dei rischi di cui all'articolo precedente sono a carico del fondo di cui all'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 38.

     Sono altresì a carico del predetto fondo le spese inerenti alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi di addestramento.

     Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, previa dimostrazione delle stesse da parte dell'ente ospedaliero interessato.

     I materiali occorrenti per la dialisi domiciliare gravano sul bilancio dell'ente interessato.

 

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