§ III.1.113 - L.R. 21 maggio 2008, n. 11.
Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/05/2008
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Definizione delle terapie e attività assistite dagli animali)
Art. 3.  (Strutture in cui svolgere le AAT e AAA)
Art. 4.  (Scelta degli animali ammessi a programmi di AAT e AAA)
Art. 5.  (Composizione Commissione)
Art. 6.  (Equipe di lavoro)
Art. 7.  (Norme di attuazione)


§ III.1.113 - L.R. 21 maggio 2008, n. 11. [1]

Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali.

(B.U. 23 maggio 2008, n. 82)

 

Art. 1.

1. La presente legge definisce e promuove le terapie e attività assistite dagli animali (AAT e AAA), ne sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento; stabilisce i parametri da adottare per assicurare il benessere psico-fisico degli animali coinvolti e dei fruitori dell’intervento terapeutico al fine di regolamentare gli interventi di AAT e AAA ed evitare che siano oggetto di improvvisazione con il rischio di gravi danni a carico dei fruitori e degli animali.

 

     Art. 2. (Definizione delle terapie e attività assistite dagli animali)

1. Le AAT e AAA rappresentano un metodo terapeutico globale in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l’ausilio degli animali, il paziente viene stimolato contemporaneamente a livello motorio e psichico, assumendo il ruolo di protagonista e partecipando attivamente al processo riabilitativo.

2. Per AAA si intendono interventi di tipo educativo o ricreativo finalizzati a informare, educare o migliorare la qualità della vita. In questo tipo di intervento può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

3. Per AAT si intendono interventi di tipo terapeutico rivolti a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o problematiche psichiatriche con la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale di capacità produttiva del sistema lesionato e un ipotetico livello potenziale di capacità operativa.

4. In entrambi i casi gli interventi devono essere coordinati dall’equipe di lavoro multidisciplinare di cui all’articolo 6.

 

     Art. 3. (Strutture in cui svolgere le AAT e AAA)

1. Le AAT e AAA possono essere praticate in ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti o in altri luoghi idonei.

 

     Art. 4. (Scelta degli animali ammessi a programmi di AAT e AAA)

1. Possono essere ammessi a programmi di AAT e AAA solo animali appartenenti a specie domestiche (cani, gatti, equini, suini, bovini, ovi-caprini, conigli) di età non inferiore ai dodici mesi, che siano sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute attraverso trattamenti antiparassitari per endo ed ectoparassiti, trattamenti vaccinali, controlli specifici in funzione delle caratteristiche ed esigenze di specie.

2. Per quanto concerne i cani, considerando la più ampia diffusione degli stessi e il maggior loro coinvolgimento come coterapeuti, non possono essere coinvolti cani adulti di canile o cani residenti in canili.

3. Tutte le coppie operatore - animale devono essere in possesso di un curriculum che ne attesti la certificazione secondo i principi di “Carta Modena 2002”. Tali requisiti devono essere rivalutati periodicamente da una apposita Commissione per accertarsi che gli standard psicofisici richiesti rimangano inalterati al fine di garantire il benessere degli animali e dei fruitori degli interventi.

 

     Art. 5. (Composizione Commissione)

1. La Commissione deve essere composta da:

a) un medico con esperienza nell’ambito delle AAT e AAA ;

b) uno psicologo con esperienza nell’ambito delle AAT e AAA;

c) un medico veterinario zooiatra;

d) un esperto comportamentalista di ciascuna specie domestica ammessa;

e) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell’ambito delle AAT e AAA;

f) un operatore di terapia e attività assistita dagli animali con comprovata esperienza.

2. La Commissione ha la funzione di:

a) controllare i requisiti degli enti o delle associazioni che, sul territorio regionale, vogliano erogare servizi di AAT e AAA ;

b) stabilire i criteri e le procedure per la certificazione di tali enti o associazioni;

c) valutare la validità dei progetti di AAT e AAA presentati da tali enti o associazioni al fine di garantire il benessere degli animali ammessi ai progetti e dei fruitori degli interventi;

d) valutare i requisiti professionali degli operatori coinvolti nel progetto;

e) controllare il regolare svolgimento dei progetti e che siano rispettati i requisiti per tutelare il benessere psicofisico degli animali impiegati;

f) controllare periodicamente lo stato psicofisico degli animali;

g) fornire consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;

h) creare una banca dati delle associazioni o enti preposti a erogare un servizio di AAT e AAA disponibile per chiunque voglia avvalersi di un intervento di AAT e AAA.

3. La Commissione, inoltre, ha il compito di valutare i requisiti professionali del personale addetto all’addestramento o educazione degli animali adibiti a AAT e AAA perché questi avvengano solo attraverso metodi di addestramento “gentili” senza alcuna coercizione o maltrattamento degli animali e nel rispetto delle naturali propensioni individuali di ciascun soggetto e delle sue esigenze etologiche al fine di garantirne l’equilibrio psicocomportamentale e la corretta relazione con l’uomo.

 

     Art. 6. (Equipe di lavoro)

1. Nella fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un’equipe costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative al progetto.

2. L’equipe di lavoro deve essere composta da un medico, uno psicologo, un pedagogista, un fisioterapista o, figure professionali equivalenti, un operatore di terapia e attività assistita dagli animali e un operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con la specie di riferimento.

3. L’equipe di lavoro deve provvedere all’organizzazione di un progetto generale di AAT o AAA in funzione delle esigenze dei fruitori, degli obiettivi e delle finalità stabilite.

4. In fase operativa devono essere sempre presenti un professionista di settore (pedagogista, fisioterapista o figure professionali equivalenti) e un operatore di terapia e attività assistita dagli animali per ciascun animale coinvolto al fine di tutelare costantemente l’interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell’interazione stessa.

 

     Art. 7. (Norme di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri, i tempi e le modalità di attuazione delle nomine dei componenti della Commissione di cui all’articolo 5.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.