§ II.1.R/14 – R.R. 25 maggio 2006, n. 5.
Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/05/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Tipi di dati e di operazioni eseguibili.


§ II.1.R/14 – R.R. 25 maggio 2006, n. 5.

Regolamento per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 196/03.

(B.U. 30 maggio 2006, n. 65).

 

     Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta Regionale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione Puglia, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

 

     Art. 2. Disposizioni generali.

     1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’art. 4, del D.Lgs. 196/2003.

     2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

 

     Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili.

     1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

     ALLEGATO A (Schede a A1 a A41) – Giunta regionale; Agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:

     Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA;

     Agenzia Regionale Sanitaria - ARES;

     Istituto Zooprofilattico Sperimentale;

     Agenzia regionale per il lavoro - ARL;

     Agenzia Regionale Sviluppo Agricolo - ARSAP;

     Agenzia Regionale per il Turismo - AReT;

     Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione - ARTI;

     Agenzia Regionale per la Mobilità - AREM;

     Agenzia Regionale Ferroviaria - AREF;

     Istituto regionale ricerca educativa - IRRE;

     Istituti regionale per la cooperazione;

     Istituto incremento Ippico per la Puglia;

     Autorità di bacino della Puglia;

     Autorità di bacino della Basilicata;

     Autorità portuali; Aziende porti; Enti irrigui;

     Consorzi di bonifica; Consorzi Fitosanitari; Enti parco;

     IPAB e Agenzie Servizi alla Persona;

     Fiera del Levante;

     Fiera di Foggia;

     Fiera autonoma Francavilla Fontana;

     Unione Regionale delle Bonifiche;

     Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;

     Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

     Consorzio per la Bonifica speciale dell’Arneo;

     Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;

     Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano;

     Consorzi ASI;

     E.Di.S.U. Bari;

     E.Di.S.U. Politecnico Bari;

     E.Di.S.U. Foggia;

     E.Di.S.U. Lecce;

     IACP Bari - Brindisi - Foggia - Lecce - Taranto;

     IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, altri enti vigilati dalla Regione.

     ALLEGATO B (schede da B1 a B41): Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

     Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

 

ALLEGATI

 

     Allegati in corso d’inserimento.