§ II.1.63 - L.R. 7 ottobre 2009, n. 17.
Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/10/2009
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Esonero dal servizio)


§ II.1.63 - L.R. 7 ottobre 2009, n. 17.

Estensione al personale della Regione Puglia dei benefici rivenienti dall’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, relativo alla disciplina dell’esonero dal servizio.

(B.U. 12 ottobre 2009, n. 159)

 

Art. 1. (Esonero dal servizio)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso la Regione Puglia può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di quarant’anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto. La richiesta di esonero dal servizio è revocabile entro i trenta giorni dall’accoglimento della stessa da parte della Regione Puglia [1].

2. Relativamente all’anno 2009, in deroga a quanto disposto nel comma 1, il termine massimo per la presentazione della domanda di esonero dal servizio è fissata al 30 novembre 2009.

 

3. E’ data facoltà alla Regione Puglia, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione.

 

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 75 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, associazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 75 per cento all’80 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. [2]

 

5. All’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

 

6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.

 

7. La Regione Puglia, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo interno, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l’anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

 

7 bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, negli anni 2012, 2013 e 2014, nei quali può essere presentata la richiesta d’esonero, non sono reintegrabili [3].

 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Puglia, nonché alle società partecipate dalla stessa Regione, nel rispetto della capienza dei propri bilanci.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2011, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 34.

[3] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 6 luglio 2011, n. 14.