§ II.1.51 - L.R. 8 marzo 2000, n. 6.
Riduzione dotazione organica.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:08/03/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Dotazione organica).


§ II.1.51 - L.R. 8 marzo 2000, n. 6.

Riduzione dotazione organica.

(B.U. 10 marzo 2000, n. 34).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.

 

     Art. 2. (Dotazione organica).

     1. La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.

     2. [1].

     3. [2].

     4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica le lettere b), c) d) e e), comma 1, art. 30 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

[2] Modifica la Tabella A allegata alla L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.