§ I.2.4 - L.R. 21 marzo 2007, n. 6.
Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale - regolamento interno
Data:21/03/2007
Numero:6


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Bilancio del Consiglio regionale).
Art. 3.  (Ruolo del personale del Consiglio regionale).
Art. 4.  (Competenze dell’Ufficio di Presidenza in materia di organizzazione).
Art. 5.  (Organizzazione).
Art. 6.  (Segretario Generale).
Art. 7.  (Atto di organizzazione del Consiglio regionale).
Art. 8.  (Stato giuridico e trattamento economico).
Art. 9.  (Reclutamento del personale).
Art. 10.  (Mobilità tra strutture di Consiglio e Giunta).
Art. 11.  (Formazione del personale).
Art. 12.  (Norme transitorie e di rinvio).


§ I.2.4 - L.R. 21 marzo 2007, n. 6.

Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale.

(B.U. 26 marzo 2007, n. 43).

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue attività, ha piena autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni.

 

     Art. 2. (Bilancio del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale è dotato di un proprio bilancio, destinato al finanziamento delle spese relative agli organi, agli uffici e alle attività consiliari volte alla valorizzazione dell’immagine e del ruolo del Consiglio.

     2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso e dalle vigenti disposizioni di legge.

     3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

     4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

     4 bis. Gli avanzi di amministrazione, risultanti all’approvazione del conto consuntivo, sono acquisiti tra le entrate del bilancio del Consiglio regionale dell’esercizio finanziario successivo per far fronte a sopravvenienze impreviste e/o obbligatorie o a spese per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall'Ufficio di Presidenza con apposito provvedimento [1].

     5. Il Consiglio regionale disciplina, con apposito regolamento, le procedure e le modalità di amministrazione e gestione del proprio bilancio e le procedure di rilevazione e controllo dei costi di gestione, nel rispetto dei principi previsti dalla vigente legislazione.

 

     Art. 3. (Ruolo del personale del Consiglio regionale).

     1. In attuazione del comma 2 dell’articolo 23 dello Statuto della Regione Puglia è istituito il ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello della Giunta regionale.

     2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale regionale assegnato ai Settori facenti capo al Consiglio regionale è inquadrato nel relativo ruolo, con apposito provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 4. (Competenze dell’Ufficio di Presidenza in materia di organizzazione).

     1. L’Ufficio di Presidenza adotta, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali, i provvedimenti relativi all’assetto organizzativo del Consiglio regionale di competenza dell’organo politico, provvedendo alla assegnazione delle relative risorse.

     2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1 l’Ufficio di Presidenza provvede all’approvazione di un apposito atto di organizzazione.

 

     Art. 5. (Organizzazione).

     1. L’organizzazione degli uffici del Consiglio regionale è ispirata ai modelli delle Assemblee parlamentari e ai principi definiti dallo Statuto e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Al sistema organizzativo del Consiglio è preposto il Segretario generale del Consiglio.

 

     Art. 6. (Segretario Generale).

     1. L’incarico di Segretario generale viene conferito dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio.

     2. L’incarico è rinnovabile ed è conferito a dirigenti regionali o a soggetti esterni all’amministrazione. I requisiti sono quelli previsti dal d.lgs. 165/2001.

     3. La durata dell’incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, il rapporto con il Segretario generale è prorogato fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a novanta giorni dall’insediamento dell’Ufficio di Presidenza. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, del Presidente del Consiglio regionale, cessa anche l’incarico del Segretario generale.

     4. Il Segretario generale assicura:

     a) l’unitarietà dell’azione amministrativa delle strutture consiliari, indirizzando e coordinando l’azione delle stesse anche mediante adozione di autonomi atti e verificandone i risultati;

     b) il raccordo con le strutture organizzative dei diversi livelli di governo e della Giunta regionale e degli organi e organismi dello Stato e di altri enti a carattere nazionale e internazionale;

     c) la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dall’Ufficio di Presidenza.

     5. Il Segretario generale è sovraordinato al restante personale dirigenziale.

     6. Le funzioni di cui al comma 4 sono disciplinate con l’atto di organizzazione di cui all’articolo 7 e con eventuali altri atti adottati dall’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 7. (Atto di organizzazione del Consiglio regionale).

     1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’atto di organizzazione del Consiglio regionale che definisce, in particolare:

     a) la ripartizione delle competenze fra Ufficio di Presidenza e dirigenza nel rispetto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

     b) la dotazione organica, l’articolazione e il numero delle strutture del Consiglio;

     c) la regolamentazione per l’accesso al ruolo del personale del Consiglio regionale;

     d) il sistema del controllo interno;

     e) l’ordinamento del personale non dirigenziale, i profili professionali e le disposizioni che regolano l’attività del personale in servizio presso il Consiglio regionale.

     2. Fino all’adozione dell’atto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

     3. Nelle materie di cui al comma 1, è garantito il confronto con le Organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e decentrati.

 

     Art. 8. (Stato giuridico e trattamento economico).

     1. Al personale inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro.

     2. In fase di prima applicazione e sino all’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’atto di organizzazione di cui all’articolo 7 si applicano al personale del Consiglio regionale le vigenti disposizioni relative allo stato giuridico del personale regionale.

     3. I Contratti collettivi decentrati integrativi e i documenti oggetto di concertazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia anche per i dipendenti del Consiglio regionale sino alla naturale scadenza e, comunque, sino alla sottoscrizione di nuovi.

 

     Art. 9. (Reclutamento del personale).

     1. Il reclutamento del personale e l’accesso al ruolo è disposto dall’Ufficio di Presidenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 sulla base delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 10. (Mobilità tra strutture di Consiglio e Giunta).

     1. In relazione ai fabbisogni, all’ottimale distribuzione delle risorse umane e all’esigenza di riconversione professionale, è attuata la mobilità del personale tra le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta regionale.

     2. La disciplina della mobilità del personale è definita d’intesa tra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali nei modi e nei termini previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e da quello decentrato.

     3. L’immissione nel ruolo del Consiglio regionale è subordinata alla disponibilità della dotazione organica.

 

     Art. 11. (Formazione del personale).

     1. La formazione e l’aggiornamento del personale dirigenziale e di comparto sono assunti quale metodo permanente per la valorizzazione delle capacità individuali e per un qualificato svolgimento dell’attività legislativa e amministrativa. Esse sono attuate secondo le modalità e le procedure stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e da quello decentrato.

 

     Art. 12. (Norme transitorie e di rinvio).

     1. In fase di prima applicazione e, comunque, sino a diversa determinazione dell’Ufficio di Presidenza, gli adempimenti esclusivamente gestionali relativi alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale del Consiglio regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale vengono svolti dalla competente struttura della Giunta regionale.

     2. Previa intesa tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale può essere disposta la gestione unica di attività e istituti attinenti allo stato giuridico, economico e funzionale del personale.

     3. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge.

     4. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale e regionale in materia di personale e organizzazione.


[1] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45 e così modificato dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 35.