§ 6.3.11 – L.R. 17 novembre 1986, n. 49.
Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede operativa del parco naturale di Rocchetta Tanaro e dei relativi terreni di pertinenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 acquisto immobili
Data:17/11/1986
Numero:49


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'acquisto dell'immobile e dei terreni di pertinenza dello stesso siti in Rocchetta Tanaro (AT), distinti a Catasto al Foglio VI del Comune stesso, particelle 181 - 182- 183 - 184 [...]
Art. 2.      All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 105.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte


§ 6.3.11 – L.R. 17 novembre 1986, n. 49. [1]

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede operativa del parco naturale di Rocchetta Tanaro e dei relativi terreni di pertinenza.

(B.U. 26 novembre 1986, n. 47).

 

     Art. 1.

     E' autorizzato l'acquisto dell'immobile e dei terreni di pertinenza dello stesso siti in Rocchetta Tanaro (AT), distinti a Catasto al Foglio VI del Comune stesso, particelle 181 - 182- 183 - 184 - 185, di proprietà del sig. Luigi Masuelli, da designare a sede operativa del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, al prezzo di L. 105.000.000 (centocinque milioni).

     La Giunta Regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del Contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     All'onere di cui al precedente articolo, valutato in L. 105.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione «Spese per l'acquisizione di fabbricato da destinare a sede operativa del Parco naturale di Rocchetta Tanaro» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 105.000.000.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.