§ 6.3.10 – L.R. 23 aprile 1985, n. 43.
Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di centro di formazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 acquisto immobili
Data:23/04/1985
Numero:43


Sommario
Art. 1      E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Ceva, via IV Novembre n. 10, di proprietà della Società Assistenza Giovani Operai A.G.O., S.a.s
Art. 2.      E' autorizzato altresì l'acquisto di tutti gli arredi di aula e delle attrezzature di laboratorio in esso contenuti, al prezzo complessivo di L. 15.000.000 (Quindicimilioni) oltre I.V.A
Art. 3.      All'onere di cui al precedente art. 1, valutato in L. 218.300.000 o.f.c. si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1000 del bilancio per l'esercizio 1985
Art. 4.      All'onere di cui al precedente art. 2, valutato in L. 17.000.000 o.f.c. si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 11500 del bilancio per l'esercizio 1985


§ 6.3.10 – L.R. 23 aprile 1985, n. 43. [1]

Autorizzazione all'acquisto di un immobile con tutti gli arredi e le attrezzature in esso esistenti da destinare a sede di centro di formazione professionale della regione.

(B.U. 30 aprile 1985, n. 18).

 

Art. 1

     E' autorizzato l'acquisto dell'immobile sito in Ceva, via IV Novembre n. 10, di proprietà della Società Assistenza Giovani Operai A.G.O., S.a.s.

- di D. Realini e C., da destinare a sede di Centro di Formazione

professionale, al prezzo di lire 185.000.000 (centottancinquemilioni) oltre

I.V.A.

     La Giunta Regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     E' autorizzato altresì l'acquisto di tutti gli arredi di aula e delle attrezzature di laboratorio in esso contenuti, al prezzo complessivo di L. 15.000.000 (Quindicimilioni) oltre I.V.A.

 

     Art. 3.

     All'onere di cui al precedente art. 1, valutato in L. 218.300.000 o.f.c. si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1000 del bilancio per l'esercizio 1985.

 

     Art. 4.

     All'onere di cui al precedente art. 2, valutato in L. 17.000.000 o.f.c. si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 11500 del bilancio per l'esercizio 1985.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.