§ 6.3.4 – L.R. 4 luglio 1977, n. 35.
Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 acquisto immobili
Data:04/07/1977
Numero:35


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'acquisto dell'immobile, denominato «Villa San Remigio», sito in Verbania, via Vittorio Veneto n. 31, con annessi arredamenti, da destinare a sede di uffici regionali al prezzo [...]
Art. 2.      All'onere di 340 milioni di cui al precedente articolo si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno 1975
Art. 3.      Agli oneri per l'atto di acquisto dell'immobile e degli arredi, di cui al precedente articolo 1, valutati in 3 milioni, si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 460 del bilancio di [...]


§ 6.3.4 – L.R. 4 luglio 1977, n. 35. [1]

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.

(B.U. 12 luglio 1977, n. 28).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'acquisto dell'immobile, denominato «Villa San Remigio», sito in Verbania, via Vittorio Veneto n. 31, con annessi arredamenti, da destinare a sede di uffici regionali al prezzo di 340 milioni.

     La Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le altre condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     All'onere di 340 milioni di cui al precedente articolo si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno 1975.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno conseguentemente istituiti:

     - il capitolo n. 10450 con la denominazione «Spesa per l'acquisto di un immobile sito in Verbania, via Vittorio Veneto n. 31, da destinare a sede di uffici regionali» con lo stanziamento di 290 milioni;

     - il capitolo n. 10520 con la denominazione «Spesa per l'acquisto di arredamenti per la sede degli uffici regionali in Verbania» con la dotazione di 50 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     Agli oneri per l'atto di acquisto dell'immobile e degli arredi, di cui al precedente articolo 1, valutati in 3 milioni, si provvede con lo stanziamento del capitolo n. 460 del bilancio di previsione per l'anno 1977.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.