§ 6.3.2 – L.R. 17 novembre 1977, n. 55.
Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 acquisto immobili
Data:17/11/1977
Numero:55


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 2.412 milioni per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2, da destinare a sede di Uffici regionali
Art. 2.      All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, a un tasso non superiore al 16 per cento e per una durata non superiore ad anni [...]


§ 6.3.2 – L.R. 17 novembre 1977, n. 55. [1]

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.

(B.U. 22 novembre 1977,n. 47).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 2.412 milioni per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2, da destinare a sede di Uffici regionali.

     La Giunta regionale determina con propria deliberazione le condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, a un tasso non superiore al 16 per cento e per una durata non superiore ad anni quindici, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito il capitolo n. 1405 con la denominazione «Provento del mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi 2», e con la dotazione di 2.412 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente istituito il capitolo n. 10445 con la denominazione «Spese relative all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2», e con lo stanziamento di 2.412 milioni.

     All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui al primo comma, pari a L. 428.503.538 annui si provvederà, a partire dall'anno finanziario 1978, mediante una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla Regione Piemonte a seguito del riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 1025 e numero 14085, relativi agli interessi passivi e alla quota di rimborso del capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.