§ 6.3.1 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 45.
Disposizioni finanziarie per l'acquisto della sede del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 acquisto immobili
Data:30/12/1974
Numero:45


Sommario
Art. unico.      E' autorizzato l'utilizzo di una quota di L. 3.432.251.000 dell'avanzo finanziario accertato alla chiusura dell'esercizio 1972, in base al relativo rendiconto, ai fini dell'acquisto di un [...]


§ 6.3.1 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 45. [1]

Disposizioni finanziarie per l'acquisto della sede del Consiglio regionale.

(B.U. 31 dicembre 1974, n. 51 suppl.).

 

     Art. unico.

     E' autorizzato l'utilizzo di una quota di L. 3.432.251.000 dell'avanzo finanziario accertato alla chiusura dell'esercizio 1972, in base al relativo rendiconto, ai fini dell'acquisto di un immobile, Palazzo Lascaris, in Torino via Alfieri n. 15, con annessi arredamenti ed attrezzature, per la sede del Consiglio regionale del Piemonte.

     Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, saranno conseguentemente istituiti:

     - il capitolo n. 1039 con la denominazione «Spesa per l'acquisto di un immobile destinato a sede del Consiglio regionale del Piemonte, con gli annessi uffici e servizi», con lo stanziamento di 3 miliardi e 230 milioni;

     - il capitolo n. 1049 con la denominazione «Spesa per l'acquisto di arredamenti e di attrezzature per la sede del Consiglio regionale del Piemonte» e con la dotazione di L. 202.251.000.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.