§ 6.1.178 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 34.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:24/12/2003
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 6.1.178 – L.R. 24 dicembre 2003, n. 34. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004.

(B.U. 11 dicembre 2003, n. 50 – 2° suppl.).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 604 (Legge finanziaria per l’anno 2004) e secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, contenuti nel disegno di legge n. 605 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006) presentati al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2003, limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

     2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamità naturali.

 

     Art. 2. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.