§ 6.1.176 - L.R. 8 agosto 2003, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:08/08/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Variazioni).
Art. 2.  (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2002).
Art. 3.  (Spese obbligatorie).
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.1.176 - L.R. 8 agosto 2003, n. 21.

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.

(B.U. 14 agosto 2003, n. 33).

 

Art. 1. (Variazioni).

     1. Nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa riportati nell’allegato A.

 

     Art. 2. (Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2002).

     1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per l’anno 2003, pari a euro 270.640.055,19, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.

 

     Art. 3. (Spese obbligatorie).

     1. All’elenco 1 (Spese obbligatorie e d’ordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti all’interno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:

     a) nell’UPB 09071 il capitolo 10158;

     b) nell’UPB 05091 i capitoli 10360 e 10845;

     c) nell’UPB 13041 i capitoli 14085 e 14105;

     d) nell’UPB 23011 il capitolo 15318;

     e) nell’UPB 18022 il capitolo 26530;

     f) nell’UPB 22052 il capitolo 26982.

     2. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole “dell’ultima” sono sostituite dalle parole “di due volte l’ultima”.

     3. Le percentuali delle indennità di carica previste dall’articolo 1 della legge regionale del 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, sono aumentate di venti punti.

     4. Nell’elenco di cui al comma 1 è inserita l’UPB 09001 (tutti i capitoli del Consiglio regionale: 10000 - 10020 - 10030 -10025 - 10026 - 10110 - 10210 - 10220).

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegati

     (Omissis).