§ 6.1.140 – L.R. 6 dicembre 1999, n. 31.
Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:06/12/1999
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Variazioni anno 1999).
Art. 2.  (Patto per lo sviluppo e fondo socio-assistenziale).
Art. 3.  (Schede Fondo Investimenti Piemonte).
Art. 4.  (Parere Unione Europea).
Art. 5.  (Deroga per residui perenti).
Art. 6.  (Variazioni anno 2000).
Art. 7.  (Variazioni anno 2001).
Art. 8.  (Deroga per collaborazioni).
Art. 9.  (Estinzione anticipata delle annualità passive sul Reg. CEE 950/97 e autorizzazione al completamento del finanziamento regionale sul Reg. CEE 951/97).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 6.1.140 – L.R. 6 dicembre 1999, n. 31. [1]

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 nonché disposizioni finanziarie per gli anni 2000 e 2001 e approvazione delle schede Fondo Investimenti Piemonte (FIP).

(B.U. 10 dicembre 1999, n. 49 - suppl.).

 

     Art. 1. (Variazioni anno 1999).

     1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) e successive modificazioni e integrazioni le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nel volume di cui la presente legge si compone (Allegato A).

 

     Art. 2. (Patto per lo sviluppo e fondo socio-assistenziale).

     1. L'incremento del capitolo 27167 è destinato al finanziamento del Patto per lo sviluppo.

     2. L'incremento del capitolo 11950 non viene inserito nella base per il calcolo del fondo per l'anno 2000.

 

     Art. 3. (Schede Fondo Investimenti Piemonte).

     1. Sono approvate le schede relative al Fondo Investimenti Piemonte (FIP), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), riportate in allegato alla presente legge (allegato B).

 

     Art. 4. (Parere Unione Europea).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3, che costituiscono nuovi aiuti alle imprese ai sensi dell'articolo 88 del Trattato, sono disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione Europea.

     2. Il cumulo tra analoghi regimi di aiuto è ammesso nei limiti massimali previsti dall'Unione Europea.

 

     Art. 5. (Deroga per residui perenti).

     1. Per gli anni 1999 e 2000, in attesa del riordino delle materie di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), gli impegni contabili assunti dall'Amministrazione regionale e cancellati dal bilancio finanziario in applicazione dell'istituto della perenzione, sono riassunti, in deroga dell'articolo 67, comma 4 della l.r. 55/1981, sugli stanziamenti di competenza, del bilancio della Regione per gli anni 1999 e 2000, relativi ai capitoli sui quali era stato assunto l'impegno.

 

     Art. 6. (Variazioni anno 2000).

     1. Per la concessione dei contributi in annualità, in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Integrazione alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 - Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero neve) è autorizzato, per l'anno 2000, il limite di impegno di L. 500.000.000 che viene iscritto al capitolo 24958 del bilancio pluriennale 1999 - 2001 tranche 2000.

     2. E' altresì autorizzato sempre per l'anno 2000 il limite di impegno di L. 4.400.000.000 sul capitolo 26982 per la concessione di contributi in annualità ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti).

 

     Art. 7. (Variazioni anno 2001).

     1. Per la concessione di contributi in capitale a comuni, loro consorzi ed alle comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature è autorizzata per l'anno 2001, la spesa di L. 22.000.000.000 che viene iscritta al capitolo 24360 del bilancio pluriennale 1999 - 2001 tranche 2001, mediante riduzione del capitolo 24365.

 

     Art. 8. (Deroga per collaborazioni).

     1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'anno 1999, sui capitoli di spesa 15230 e 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attività disciplinate dalla legge citata.

 

     Art. 9. (Estinzione anticipata delle annualità passive sul Reg. CEE 950/97 e autorizzazione al completamento del finanziamento regionale sul Reg. CEE 951/97).

     1. E' autorizzata l'estinzione anticipata delle annualità scadenti dopo l'1 gennaio 2000 di concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento relativi a piani di sviluppo e di miglioramento aziendali approvati in attuazione dei Regolamenti CEE n. 2328/85 e della Direttiva CEE n. 159/72. Il tasso di attualizzazione sarà stabilito con successiva deliberazione della Giunta regionale.

     2. E' autorizzata l'utilizzazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione della spesa n. 21716 e n. 21720 per il completamento del finanziamento dei progetti presentati e approvati sul Regolamento CEE n. 951/97.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.