§ 6.1.119 – L.R. 21 gennaio 1998, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:21/01/1998
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Esercizio provvisorio).
Art. 2.  (Urgenza).


§ 6.1.119 – L.R. 21 gennaio 1998, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1998 per la Regione.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4).

 

Art. 1. (Esercizio provvisorio).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981 n. 55 (Norme di contabilità regionale), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 31 marzo 1998 [2], il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998, contenuti nel Disegno di legge n. 371 recante: "Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000", presentato dalla Giunta regionale in data 26 novembre 1997 e così come licenziato dalla Prima Commissione del Consiglio regionale in data 16 dicembre 1997.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Vedi quanto previsto dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 1998, n. 9.