§ 6.1.118 – L.R. 22 dicembre 1997, n. 66.
Seconda integrazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 53"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:22/12/1997
Numero:66


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvati gli assestamenti al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 dei seguenti Enti
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 6.1.118 – L.R. 22 dicembre 1997, n. 66. [1]

Seconda integrazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 53"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 di Enti strumentali della Regione e di Enti di gestione di Aree protette".

(B.U. 24 dicembre 1997, n. 51 - suppl. n. 2).

 

     Art. 1.

     1. Sono approvati gli assestamenti al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 dei seguenti Enti:

     a) Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore;

     b) Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

     c) Parco naturale Alta Valsesia;

     d) Riserva naturale speciale del S. Monte della SS. Trinità di Ghiffa;

     e) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione;

     f) Riserva naturale speciale Parco Burcina "F. Piacenza";

     g) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco;

     h) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo;

     i) Ente parco Lame del Sesia;

     l) Parco naturale del Monte Fenera;

     m) Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi;

     n) Ente di gestione delle aree protette della collina torinese;

     o) Parco fluviale del Po e dell'Orba;

     p) Parco naturale della Val Troncea.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.