§ 5.14.16 – L.R. 3 luglio 1996, n. 33.
Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994 - Liquidazione prestazioni straordinarie 1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:03/07/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Liquidazione delle prestazioni straordinarie).
Art. 2.  (Disposizione finanziaria).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.14.16 – L.R. 3 luglio 1996, n. 33. [1]

Provvedimenti relativi agli eventi alluvionali anno 1994 - Liquidazione prestazioni straordinarie 1995.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).

 

Art. 1. (Liquidazione delle prestazioni straordinarie).

     1. E' autorizzata la liquidazione delle prestazioni straordinarie, anche in eccedenza a quelle retribuibili a norma del contratto nazionale di lavoro, rese dal personale nel corso del 1995 per fronteggiare a causa degli eventi alluvionali del novembre 1994 il maggior carico di lavoro determinatosi nella generalità delle strutture dell'Ente.

 

     Art. 2. (Disposizione finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 valutati in L. 200 milioni si fa fronte, se necessario, con integrazione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 10135, mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.