§ 5.14.8 – L.R. 3 settembre 1981, n. 39.
Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:03/09/1981
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Al fine di eliminare situazioni di pericolo per la incolumità e l'igiene pubbliche, in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo 2 aprile 1981, la Regione Piemonte interviene, [...]
Art. 2.      Il piano degli interventi di cui all'articolo precedente sarà approvato dalla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
Art. 3.      Alla spesa di cui all'articolo 1 si provvede istituendo, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, il capitolo 9405, «Contributi straordinari in annualità per sopperire a [...]
Art. 4      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.14.8 – L.R. 3 settembre 1981, n. 39. [1]

Provvedimenti straordinari per il finanziamento di interventi in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981.

(B.U. 9 settembre 1981, n. 36).

 

Art. 1.

     Al fine di eliminare situazioni di pericolo per la incolumità e l'igiene pubbliche, in conseguenza delle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo 2 aprile 1981, la Regione Piemonte interviene, in via straordinaria, concedendo agli Enti che devono provvedere al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, i contributi previsti agli ultimi due commi dell'articolo 10 della legge regionale 29.6.1978, n. 38, fino ad un ammontare massimo di spesa pari a 1.500 milioni di lire.

 

     Art. 2.

     Il piano degli interventi di cui all'articolo precedente sarà approvato dalla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Alla spesa di cui all'articolo 1 si provvede istituendo, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1982, il capitolo 9405, «Contributi straordinari in annualità per sopperire a necessità derivanti dalle calamità atmosferiche del periodo 28 marzo - 2 aprile 1981» con uno stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo 9810 del bilancio per l'esercizio 1982.

 

     Art. 4

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.