§ 5.14.6 – L.R. 22 dicembre 1980, n. 87.
Ulteriore contributo del Piemonte alle iniziative di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:22/12/1980
Numero:87


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte, a completamento dello stanziamento di fondi disposti con la legge regionale approvata dal Consiglio il 27 novembre 1980, partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 500 milioni
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.14.6 – L.R. 22 dicembre 1980, n. 87. [1]

Ulteriore contributo del Piemonte alle iniziative di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata.

(B.U. 31 dicembre 1980 n. 537).

 

     Art. 1.

     La Regione Piemonte, a completamento dello stanziamento di fondi disposti con la legge regionale approvata dal Consiglio il 27 novembre 1980, partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata stanziando un ulteriore fondo di L. 500 milioni.

     Le somme stanziate con la presente legge e con la precedente approvata dal Consiglio regionale in 27 novembre 1980 potranno essere utilizzate dalla Giunta regionale sia direttamente che indirettamente, su indicazioni fornite dal Comitato regionale di solidarietà, per l'acquisto di attrezzature e beni, per il pagamento di prestazioni di lavoro e di impresa, per le erogazioni di contributi a privati, ad Enti ed Associazioni, nel quadro delle iniziative promosse sia a livello nazionale che a livello locale.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 500 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e mediante l'integrazione di 500 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 2390 istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione:

«Interventi straordinari a favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite da eventi calamitosi».

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.