§ 5.14.5 – L.R. 10 dicembre 1980, n. 79.
Primo contributo del Piemonte all'iniziativa di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.14 calamità naturali
Data:10/12/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata stanziando un primo fondo di L. 400 milioni
Art. 2.      Al fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed entra in vigore in giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 5.14.5 – L.R. 10 dicembre 1980, n. 79. [1]

Primo contributo del Piemonte all'iniziativa di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata.

(B.U. 17 dicembre 1980 n. 61).

 

     Art. 1.

     La Regione Piemonte partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e Basilicata stanziando un primo fondo di L. 400 milioni.

     La somma così stanziata verrà utilizzata dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Comitato regionale di solidarietà per l'acquisto di attrezzature e beni, per il pagamento di prestazioni di lavoro e di impresa, per l'erogazione di contributi a privati o ad enti ed associazioni, nel quadro delle iniziative promosse sia a livello nazionale che a livello locale.

 

     Art. 2.

     Al fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 400 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12760 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo del cap. 2390 con la denominazione: «Interventi straordinari a favore delle popolazioni della Basilicata e della Campania colpite da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di L. 400 milioni in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto ed entra in vigore in giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.