§ 5.12.5 – L.R. 7 giugno 1989, n. 35.
Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.12 caccia
Data:07/06/1989
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. La gestione provvisoria dei Comparti Alpini di nuova determinazione di cui all'articolo unico della legge regionale 2 luglio 1987, n. 35, è prorogata sino alla data di insediamento dei [...]


§ 5.12.5 – L.R. 7 giugno 1989, n. 35. [1]

Proroga della gestione provvisoria dei comparti alpini di nuova determinazione.

(B.U. 14 giugno 1989 n. 24)

 

Art. 1.

     1. La gestione provvisoria dei Comparti Alpini di nuova determinazione di cui all'articolo unico della legge regionale 2 luglio 1987, n. 35, è prorogata sino alla data di insediamento dei Comitati di gestione.

     2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.