§ 5.12.3 – L.R. 2 giugno 1981, n. 19.
Proroga del termine di scadenza delle riserve di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.12 caccia
Data:02/06/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Le concessioni delle riserve di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 17.10.1979, n. 60, sono prorogate per altri due anni, al sensi della legge 16.1.1981, n. 9, fatta salva [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore in giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 5.12.3 – L.R. 2 giugno 1981, n. 19.

Proroga del termine di scadenza delle riserve di caccia.

(B.U. 10 giugno 1981 n. 23).

 

Art. 1.

     Le concessioni delle riserve di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 17.10.1979, n. 60, sono prorogate per altri due anni, al sensi della legge 16.1.1981, n. 9, fatta salva ogni facoltà attribuita alle Province dalla normativa di cui al titolo III del T.U. 5.6.1939, n. 1016, per quanto concerne la revoca.

     E' fatta salva, altresì, ogni diversa destinazione deliberata in conformità della legge regionale 17.10.1979, n. 60.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore in giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.