§ 5.11.3 – L.R. 27 aprile 1978, n. 22.
Rifinanziamento per l'anno 1977 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.11 difesa idrogeologica
Data:27/04/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, articolo 2, è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di 2.000.000.000
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.11.3 – L.R. 27 aprile 1978, n. 22. [1]

Rifinanziamento per l'anno 1977 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 «Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico- forestali, opere idrauliche di competenza regionale».

(B.U. 9 maggio 1978, n. 19).

 

Art. 1.

     Ai fini della realizzazione dei programmi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, articolo 2, è autorizzata per l'anno 1978 la spesa di 2.000.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'iscrizione della somma di 2.000 milioni in aumento alla dotazione di competenza e di cassa del capitolo n. 8.000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 12900 del bilancio per l'anno finanziario medesimo sarà contestualmente ridotto di 2.000 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.