§ 5.10.2 – L.R. 7 aprile 2000, n. 43.
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.10 inquinamento atmosferico e acustico
Data:07/04/2000
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delle province).
Art. 4.  (Funzioni dei comuni).
Art. 5.  (Compiti dell'ARPA).
Art. 6.  (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).
Art. 7.  (Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso).
Art. 7 bis.  (Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico)
Art. 8.  (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria).
Art. 9.  (Inventario delle emissioni).
Art. 10.  (Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico).
Art. 11.  (Disposizione finanziaria).
Art. 12.  (Disposizione finale).


§ 5.10.2 – L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 15 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria, per il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forma di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

     2. La finalità è perseguita attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale.

     3. In tale ambito, la legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta dell'inventario delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione:

     a) impartisce le direttive generali agli enti locali per l'espletamento delle funzioni loro affidate;

     b) elabora ed approva, previa consultazione con gli enti locali, secondo quanto previsto all'articolo 6, il piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, quale parte del piano regionale per l'ambiente, che dovrà essere approvato dalla Regione per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo;

     c) definisce, previa consultazione con le province, secondo quanto previsto all'articolo 8, il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed elabora i criteri per lo sviluppo, la gestione e la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;

     d) emana direttive per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

     e) individua, previa consultazione con le province e i comuni interessati, le zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed elabora i criteri e le procedure per la gestione ed il superamento di detti episodi acuti di cui all'articolo 10;

     f) elabora i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario emissioni di cui all'articolo 9;

     g) approva il disciplinare per il bollino blu previsto nello stralcio di piano approvato ai sensi dell'articolo 12.

     2. Per l'attuazione della presente legge e per gli adempimenti derivanti dallo sviluppo della normativa comunitaria e nazionale la Giunta regionale istituisce apposite borse di studio per gli approfondimenti e le ricerche in materia.

 

     Art. 3. (Funzioni delle province).

     1. Nell'ambito delle proprie competenze le province:

     a) garantiscono il controllo della qualità dell'aria;

     b) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano;

     c) quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborano con i comuni interessati i piani d'intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'articolo 10;

     d) garantiscono il controllo delle emissioni e a tal fine emanano i provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e revoca delle autorizzazioni degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

     e) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'inventario delle emissioni di cui all'articolo 9;

     f) provvedono al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

     g) autorizzano le officine per il rilascio del bollino blu di cui allo stralcio approvato ai sensi dell'articolo 12;

     h) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

     i) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

 

     Art. 4. (Funzioni dei comuni).

     1. Nell'ambito delle proprie competenze i comuni:

     a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 3;

     b) provvedono al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;

     c) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'articolo 7, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 6;

     d) garantiscono alla popolazione la messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria;

     e) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

 

     Art. 5. (Compiti dell'ARPA).

     1. Nell'ambito dei controlli esercitati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) a supporto delle competenze degli enti preposti, essa provvede a segnalare tempestivamente agli enti stessi, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del D.P.R. 203/1988 nonché della presente legge e degli atti susseguenti.

 

     Art. 6. (Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).

     1. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico nell'ambito del più generale Piano regionale di tutela ambientale, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

     2. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteoclimatiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

     2-bis. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti), adotta il progetto di Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione [1].

     2-ter. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è approvato dal Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte [2].

     3. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con le province e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

     4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento previsti dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e dai singoli piani stralcio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati [3].

     5. Le prescrizioni contenute nel Piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

     5-bis. Il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale di settore [4].

     5-ter. Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso attività coordinate tra le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti [5].

     5-quater. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio [6].

     5-quinquies. Per le finalità di cui al comma 5-quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;

b) individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;

c) garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;

d) adozione di adeguate garanzie per gli interessati;

e) aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;

f) disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;

g) raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 [7].

     5-sexies. In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5-quater, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5-quinquies, come dettagliati nei regolamenti attuativi [8].

     5-septies. L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5-ter, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5-quinquies, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati [9].

 

     Art. 7. (Criteri per la elaborazione e la definizione dei piani stralcio e del piano nel suo complesso).

     1. In attuazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, ai fini di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.

     2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso l'utilizzo di misurazioni prodotte dal sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, campagne di misurazione effettuate sul territorio, elaborazione dell'inventario delle emissioni, studi sulla caratterizzazione meteorologica, stime e modelli matematici.

     3. Ai fini dell'elaborazione del piano e in armonia con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:

     a) sotto il profilo territoriale:

     1) gli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e le conurbazioni;

     2) area metropolitana torinese, intendendosi per tale l'area individuata nella proposta di Piano regionale dei trasporti;

     3) aree protette, come definite dalla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);

     4) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.

     b) sotto il profilo degli inquinanti:

     1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;

     2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell'aria individuati dalle normative.

     c) sotto il profilo delle sorgenti:

     1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;

     2) insediamenti civili;

     3) traffico;

     4) sorgenti naturali.

     4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 saranno tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni e del sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

 

     Art. 7 bis. (Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico) [10]

     1. I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

 

     Art. 8. (Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria).

     1. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi di rilevamento della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

     2. A tal fine la Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio piemontese, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia.

     3. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.

     4. Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.

     5. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 60/1995, gestisce il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.

     6. Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPA, anche ai fini di garantire da parte delle province lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, devono essere attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.

     7. I COP garantiscono, sulla base di idonee metodologie, la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura; la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie; la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure; la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria alla provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme.

 

     Art. 9. (Inventario delle emissioni).

     1. L'inventario delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA.

     2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 203/1988, alla tenuta dell'inventario provinciale.

     3. La Giunta regionale, nelle more dell'emanazione da parte dello Stato dei criteri previsti dall'articolo 3, comma 4, lettera e) del D.P.R. 203/1988, utilizza i criteri discendenti dalle indicazioni della Comunità europea, attraverso l'Agenzia europea per l'ambiente, nonché quelli già emanati per la pianificazione territoriale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell'ambiente 20 maggio 1991.

     4. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 60/1995, garantisce il supporto alla Regione e alle province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale e assicura ai comuni l'elaborazione e la conoscenza dei dati necessari all'applicazione dell'articolo 3 del D.M. 163/1999.

     5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Individuazione delle zone in cui possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico).

     1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, con provvedimento della Giunta regionale, previa consultazione con le province ed i comuni interessati, sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e dell'articolo 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria) nonché della ulteriore normativa nazionale in materia, le zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico.

     2. La Giunta regionale, previa consultazione con le province, aggiorna obiettivi e criteri per la gestione degli episodi acuti, in relazione all'evoluzione della normativa in materia.

     3. Le province con i comuni interessati elaborano i piani d'intervento operativo prevedendo tutti gli interventi strutturali e le eventuali misure di emergenza che si rendono necessarie per il miglioramento delle condizioni ambientali e per il superamento degli episodi acuti d'inquinamento.

     4. Le province, acquisiti i dati trasmessi dai centri operativi provinciali, nei casi in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento atmosferico emanano i provvedimenti di loro competenza ed informano i sindaci dei comuni interessati affinché siano adottate le misure di emergenza previste nei piani stessi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento.

 

     Art. 11. (Disposizione finanziaria). [11]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.232.000,00 per l'anno 2020, in euro 9.487.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 737.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 282.000,00 per l'anno 2020, euro 367.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 117.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 1.950.000 per l'anno 2020, in euro 9.120.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 620.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022, la dotazione finanziaria è determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci finanziari triennali.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, quantificati in euro 25.000,00 per l'anno 2020, in euro 270.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 170.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 150.000,00 per l'anno 2021 e per euro 50.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 25.000 per l'anno 2020, per euro 120.000,00 per l'anno 2021 e per euro 120.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2.

     4. Agli oneri per l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, tenendo conto anche degli investimenti relativi alle esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo II (Spese in conto capitale) per euro 200.000,00 per l'anno 2020, per euro 500.000,00 per l'anno 2021 e per euro 500.000,00 per l'anno 2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2.

 

     Art. 12. (Disposizione finale). [12]

     1. Contestualmente alla presente legge è approvato l'allegato A: "Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria", contenente:

     a) valutazione preliminare della qualità dell'aria;

     b) criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità dell'aria;

     c) stralci di piano relativi:

     1) ai provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti;

     2) agli indirizzi per la gestione degli episodi acuti d'inquinamento atmosferico.

 

 

Allegato A. [13]

PRIMA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 151 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[2] Comma inserito dall'art. 151 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 151 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[4] Comma aggiunto dall'art. 151 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 2021, n. 2.

[12] Articolo abrogato dall'art. 152 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Allegato abrogato dall'art. 152 della L.R. 31 ottobre 2017, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.