§ 5.9.5 – L.R. 27 agosto 1984, n. 41.
Intervento fidejussorio della Regione Piemonte a favore del Consorzio Depurazione Acque di Savona nei mutui da contrarsi per opere di disinquinamento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:27/08/1984
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Fidejussione).
Art. 3.  (Norme finanziarie).


§ 5.9.5 – L.R. 27 agosto 1984, n. 41. [1]

Intervento fidejussorio della Regione Piemonte a favore del Consorzio Depurazione Acque di Savona nei mutui da contrarsi per opere di disinquinamento del fiume Bormida.

(B.U. 5 settembre 1984, n. 36).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Piemonte, a tutela di rilevanti interessi socio-ambientali delle proprie popolazioni, con particolare riguardo alle zone piemontesi interessate dal fiume Bormida, partecipa alla realizzazione di adeguati impianti per la depurazione delle acque reflue degli stabilimenti Acna di Cengio mediante la concessione di fidejussione a favore del Consorzio Depurazione Acque di Savona a servizio dei prestiti che il medesimo potrà contrarre per il finanziamento delle opere di adduzione delle acque pretrattate dagli stabilimenti Acna fino all'impianto consortile di Savona.

 

     Art. 2. (Fidejussione).

     La fidejussione è prestata, in via solidale, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dai contratti di mutuo che il Consorzio stipulerà per il finanziamento delle opere di adduzione di cui al precedente articolo e comprende la restituzione del capitale mutuato, nell'ammontare complessivo massimo di L. 13 miliardi, ed il pagamento degli interessi corrispettivi, degli eventuali interessi di mora e di tutti gli altri oneri contrattualmente previsti a carico del mutuatario.

     La fidejussione è prestata per la differenza fra l'ammontare del mutuo e la garanzia reale offerta.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi per la concessione della garanzia fidejussoria alle condizioni in uso presso l'Istituto mutuante, con particolare riferimento all'approvazione delle bozze contrattuali e alla designazione del rappresentante della Regione che dovrà intervenire nei contratti dei mutui assistiti dalla fidejussione regionale.

 

     Art. 3. (Norme finanziarie).

     Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, valutati in un massimo di 2.850 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1985 con lo stanziamento di cui al capitolo 12400 «Fondo a disposizione per interventi programmati». Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

     Nei bilanci regionali degli esercizi dal 1985 al 1999 - Settore Spese - viene conseguentemente istituito, in termini di competenza e di cassa, apposito capitolo recante la seguente intitolazione: «Fidejussione a favore del Consorzio Depurazione Acque di Savona» con l'iscrizione delle somme occorrenti - nei singoli esercizi - all'eventuale intervento fidejussorio regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.