§ 5.9.2 – L.R. 20 ottobre 1977, n. 49.
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32 e 29 aprile 1975, n. 23.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.9 inquinamento idrico
Data:20/10/1977
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 sono abrogati
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23
Art. 9.      Per l'espletamento dei servizi indicati nell'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 è autorizzata per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di 200 milioni


§ 5.9.2 – L.R. 20 ottobre 1977, n. 49. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 8 novembre 1974, n. 32 e 29 aprile 1975, n. 23.

(B.U. 2 novembre 1977, n. 44).

 

     Art. 1.

     Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 sono abrogati.

 

          Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32.

 

          Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23.

 

     Art. 9.

     Per l'espletamento dei servizi indicati nell'articolo 7 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32 è autorizzata per l'anno finanziario 1977 l'ulteriore spesa di 200 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo di una quota di 200 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'anno finanziario 1975 ed iscrivendo conseguentemente la somma di 200 milioni al capitolo n. 3810 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 in aumento allo stanziamento di 200 milioni autorizzato ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 8 novembre 1974, n. 32.

     Ulteriori spese per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno autorizzate con apposite leggi che ne stabiliranno il finanziamento.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLA

     (Omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il testo è riportato all'art. 2 della L.R. 8.11.74 n. 32.

[3] Il testo è riportato all'art. 3 della L.R. 8.11.74 n. 32.

[4] Il testo è riportato all'art. 4 della L.R. 8.11.74 n. 32.

[5] Il testo è riportato ai commi 1° e 2° dell'art. 7 della L.R. 8.11.74 n. 32.

[6] Il testo è riportato all'art. 8 della L.R. 8.11.74 n. 32.