§ 5.5.35 - Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.
Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:24/01/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 2 bis.  (Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili)
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Divieto di cumulo).
Art. 5.  (Norme di attuazione).
Art. 5 bis.  (Clausola valutativa).
Art. 6.  (Disposizioni finanziarie).


§ 5.5.35 - Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.

Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale.

(B.U. 26 gennaio 2000, n. 4 - 2° suppl.).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. Al fine di salvaguardare l’ambiente riducendo l’inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

     a) servizio di taxi con autovettura;

     b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

 

     Art. 2. (Contributi). [2]

     1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.

     2. Il limite massimo di contributo concedibile e’ aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.

     3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all’articolo 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.

 

     Art. 2 bis. (Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili) [3]

     1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto:

     a) servizio taxi con autovettura;

     b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

     2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura.

     3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono beneficiare del contributi di cui alla presente legge i soggetti individuati 'all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

     2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'amministrazione provinciale nel cui territorio è ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività. Le modalità di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all'articolo 5.

 

     Art. 4. (Divieto di cumulo). [4]

     1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2 bis sono tra loro cumulabili [5].

 

     Art. 5. (Norme di attuazione).

     1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all'articolo 1.

     2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.

     3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi dando priorità alle richieste relative a servizi svolti in aree, a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.

     4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all'istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo ed all'erogazione agli aventi diritto.

 

     Art. 5 bis. (Clausola valutativa). [6]

     1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l’ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonché valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all’anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.

 

     Art. 6. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito, nello stato di previsione della spesa, a partire dall'anno 2000, apposito capitolo con la seguente denominazione: "Trasferimento di fondi alle province per la concessione dei contributi per migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale" e con la dotazione definita in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci annuali.

     1 bis. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2 bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2008, nell'unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l'anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell'UPB DA09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell'UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010 [7].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 luglio 2003, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 luglio 2003, n. 14.

[3] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 23 maggio 2008, n. 12.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 luglio 2003, n. 14.

[5] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 23 maggio 2008, n. 12.

[6] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 2 luglio 2003, n. 14.

[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 23 maggio 2008, n. 12.