§ 5.5.9 - Legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80 - Norme per l'esercizio
delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:28/12/1989
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato lo schema di Convenzione della Regione Piemonte con la Regione Lombardia, la Regione Veneto e con la Provincia Autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese [...]
Art. 2.      1. Lo schema di Convenzione, oggetto dell'approvazione di cui all'articolo precedente, è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.
Art. 3.      1. Il Presidente della Regione, o l'Assessore ai Trasporti se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale [...]
Art. 4.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della Società di gestione che verrà costituita, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione allegata alla presente legge, per una quota [...]
Art. 5.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, di cui alla presente legge, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi, ai sensi [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.5.9 - Legge regionale 28 dicembre 1989, n. 80 - Norme per l'esercizio

delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(B.U. 3 gennaio 1990, n. 1).

 

Art. 1.

     1. E' approvato lo schema di Convenzione della Regione Piemonte con la Regione Lombardia, la Regione Veneto e con la Provincia Autonoma di Trento per il raggiungimento delle intese interregionali previste dall'art. 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per regolare l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione unitaria delle attività relative ai servizi pubblici di navigazione nei Laghi Maggiore, di Como e di Garda.

 

     Art. 2.

     1. Lo schema di Convenzione, oggetto dell'approvazione di cui all'articolo precedente, è allegato alla presente legge e ne fa parte integrante.

 

     Art. 3.

     1. Il Presidente della Regione, o l'Assessore ai Trasporti se delegato, è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione concernente l'intesa e a compiere tutti gli atti necessari per la formale attuazione di essa.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della Società di gestione che verrà costituita, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione allegata alla presente legge, per una quota pari al 34% di quel capitale sociale, come inizialmente determinato e quale risulterà da successivi aumenti, fino ad una spesa massima di L. 340.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative, di cui alla presente legge, si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55, in relazione ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione e vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda.

     2. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di azioni della Società di gestione, di cui al precedente art. 4, si farà fronte mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1989, di apposito capitolo, denominato «Oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Società di gestione dei servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 340.000.000.

     3. Agli oneri di cui al precedente comma, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui ai capitoli del bilancio annuale della Regione per l'esercizio 1989, nn. 6305 e 5680, rispettivamente per L. 100.000.000 e per L. 240.000.000.

     4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento necessario sarà determinato con legge di approvazione del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.