§ 5.3.19 – L.R. 13 aprile 1994, n. 6.
Contributo per la ristrutturazione e la manutenzione di Villa Gualino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:13/04/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad accettare l'erogazione liberale in denaro di L. 1.000.000.000, disposta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, per l'esecuzione di lavori di [...]
Art. 2.      1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1994, l'importo di L. 1.000.000.000 ai Consorzio Villa Gualino S.c. a r.l., società concessionaria per la realizzazione di lavori di [...]
Art. 3.      1. Alla spesa di L. 1.000.000.000 si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, a tal fine destinando una somma di pari importo dello [...]


§ 5.3.19 – L.R. 13 aprile 1994, n. 6. [1]

Contributo per la ristrutturazione e la manutenzione di Villa Gualino.

(B.U. 20 aprile 1994, n. 16).

 

Art. 1.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad accettare l'erogazione liberale in denaro di L. 1.000.000.000, disposta dalla Compagnia di San Paolo di Torino, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione del compendio immobiliare di proprietà regionale denominato Villa Gualino, sito in Torino, viale Settimio Severo 65.

 

     Art. 2.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1994, l'importo di L. 1.000.000.000 ai Consorzio Villa Gualino S.c. a r.l., società concessionaria per la realizzazione di lavori di ristrutturazione, manutenzione e gestione del compendio immobiliare, di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. Alla spesa di L. 1.000.000.000 si provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994, a tal fine destinando una somma di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 23600, come risulta dal bilancio pluriennale per il periodo 1993/95 tranche 1994.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.