§ 5.3.14 – L.R. 21 aprile 1989, n. 25.
Sanatoria occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da Enti pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:21/04/1989
Numero:25


Sommario
Art. unico.      1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di Ente pubblico o [...]


§ 5.3.14 – L.R. 21 aprile 1989, n. 25. [1]

Sanatoria occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da Enti pubblici.

(B.U. 3 maggio 1989, n. 18).

 

Art. unico.

     1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di Ente pubblico o assegnati secondo procedure non conformi alle vigenti normative, è disposta l'assegnazione definitiva dell'alloggio in uso previa richiesta documentata da presentare nel termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. L'assegnazione di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge ed al momento dell'assegnazione originaria nonché al pagamento, anche in forma rateale, di tutti i canoni e le spese dovute.

     3. Il provvedimento di assegnazione è emesso dal Sindaco del Comune competente per territorio sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.