§ 5.3.3 – L.R. 1 dicembre 1978, n. 71.
Fondo di dotazione del consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Piemonte.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:01/12/1978
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Al Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1036, per il conseguimento dei [...]
Art. 2.      All'onere di L. 200.000.000, per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale


§ 5.3.3 – L.R. 1 dicembre 1978, n. 71. [1]

Fondo di dotazione del consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Piemonte.

(B.U. 5 dicembre 1978, n. 50).

 

     Art. 1.

     Al Consorzio regionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte, costituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1036, per il conseguimento dei propri fini statutari, è conferita la somma di L. 200.000.000 a titolo di fondo di dotazione per le spese di impianto e di primo funzionamento.

 

     Art. 2.

     All'onere di L. 200.000.000, per il conferimento del fondo di dotazione, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario '78 e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione «Conferimento dal fondo di dotazione al Consorzio Regionale obbligatorio fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari del Piemonte», e con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.