§ 5.2.15 – L.R. 24 gennaio 1995, n. 13.
Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:24/01/1995
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Conferma delle domande.
Art. 2.  Contenuti della dichiarazione.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.2.15 – L.R. 24 gennaio 1995, n. 13. [1]

Conferma delle domande di concessione di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(B.U. 25 gennaio 1995, n. 4 – suppl. spec. n. 1).

 

Art. 1. Conferma delle domande.

     1. Le domande di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica presentate anteriormente al 1° aprile 1972 ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni, sulle quali non è ancora intervenuto un provvedimento di concessione o di diniego alla data di pubblicazione della presente legge, sono confermate dagli istanti o loro aventi causa entro il 31 marzo 1995, mediante dichiarazione in bollo presentata al Servizio tecnico decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione competente per territorio.

     2. La mancata presentazione della dichiarazione di conferma entro il termine di cui al comma 1 comporta la decadenza della domanda per rinuncia.

     3. L'obbligo di cui al comma 1 è escluso per le domande di riconoscimento e di concessione presentate ai sensi degli articoli 3 e 4 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933.

 

     Art. 2. Contenuti della dichiarazione.

     1. La dichiarazione di conferma di cui all'articolo 1 contiene i seguenti dati relativi alla domanda originariamente presentata;

     a) la data e gli estremi anagrafici di colui che ha presentato l'istanza e, in caso di successione o cessione, del suo avente causa, nonché l'atto traslativo;

     b) l'indicazione del corpo idrico dal quale si richiede il prelievo;

     c) il luogo di presa e di restituzione;

     d) il quantitativo di acqua richiesta;

     e) la specificazione del tipo d'uso della derivazione.

     2. Nella dichiarazione di conferma sono indicate eventuali modificazioni alla derivazione originariamente richiesta causate da esigenze sopravvenute. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 49 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 1775/1933.

     3. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione precedente di richiedere eventuali integrazioni ed adempimenti necessari per la conclusione dell'istruttoria.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.