§ 5.2.6 – L.R. 30 maggio 1980, n. 71.
Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:30/05/1980
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata
Art. 2.      I contributi previsti dalla legge regionale 4.12.1978, n. 73 possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980


§ 5.2.6 – L.R. 30 maggio 1980, n. 71. [1]

Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24).

 

Art. 1.

     Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sarà diversamente disciplinata:

     a) i limiti fissati dalla legge regionale 16.5.1975, n. 28, all'art. 17 punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 18 punti 1 e 6 del comma primo sono elevati a L. 500 milioni;

     b) il limite fissato dalla legge regionale 16.5.1975, n. 28, all'art. 10 per l'obbligatorietà dell'atto di collaudo è elevato a L. 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

 

     Art. 2.

     I contributi previsti dalla legge regionale 4.12.1978, n. 73 possono essere corrisposti anche in annualità imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.