§ 5.2.3 – L.R. 30 agosto 1976, n. 49.
Rifinanziamento e modifiche della Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 28: «Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali; di Enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 opere pubbliche
Data:30/08/1976
Numero:49


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, possono essere concessi anche alle Comunità Montane
Art. 2.      Il contributo di cui all'art. 2, 1° comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è concesso anche sulla spesa necessaria per l'acquisto od il riscatto anticipato di acquedotti di [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Alla definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, la cui competenza è stata trasferita alle Regioni a Statuto ordinario con l'art. 17 del D.L. [...]
Art. 6.      Per l'erogazione alle Province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è autorizzata, a [...]
Art. 7.      Ai fini dell'attuazione della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1976
Art. 8.      Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzati, per l'anno [...]
Art. 9.      Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 12, punti 1, 2 e 3, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono rispettivamente ridotte da 5.000 milioni a 2.000 milioni, da 5.000 milioni a [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.2.3 – L.R. 30 agosto 1976, n. 49. [1]

Rifinanziamento e modifiche della Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 28: «Norme per l'incentivazione delle iniziative di Enti locali; di Enti ospedalieri e di Istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale».

(B.U. 7 settembre 1976, n. 37).

 

Art. 1.

     I contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, possono essere concessi anche alle Comunità Montane.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'art. 2, 1° comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è concesso anche sulla spesa necessaria per l'acquisto od il riscatto anticipato di acquedotti di proprietà od in gestione di privati, nonché dei relativi impianti, apparecchiature, attrezzature ed immobili.

 

          Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5.

     Alla definizione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 10 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, la cui competenza è stata trasferita alle Regioni a Statuto ordinario con l'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto.

 

     Art. 6.

     Per l'erogazione alle Province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1976, la spesa di 3.280 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1976, si provvede:

     - per 3.130 miliardi con lo stanziamento di cui al cap. 650 del corrispondente stato di previsione della spesa;

     - per 150 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. 650.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'attuazione della legge regionale 16 maggio 1975 n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1976:

     1) la spesa di 3.500 milioni per i contributi di cui all'art. 2, nn. 1 e 2 (contributi in capitale per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione);

     2) la spesa di 900 milioni per i contributi di cui all'art. 2, n. 3 (contributi in capitale per strade comunali);

     3) la spesa di 800 milioni per i contributi di cui all'art. 2, n. 4 (contributi in capitale per strade provinciali).

     All'onere di 5.200 milioni si provvede, per 800 milioni mediante la riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 (rubrica 3 n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e, per 4.400 milioni, con gli stanziamenti dei capitoli 1113, 1210 e 1212 del medesimo stato di previsione.

     Conseguentemente la denominazione e gli stanziamenti dei capitoli 1113 e 1212 risulteranno come appresso modificati:

     - Cap. 1113: «Contributi in capitale a Comuni, loro Consorzi ed alle Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, nonché il riscatto di acquedotti», con lo stanziamento di 3.500 milioni.

     - Cap. 1212: «Contributi in capitale ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali», con lo stanziamento di 900 milioni.

     Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1976, i seguenti limiti di impegno:

     1) di 2.300 milioni per le opere di cui all'art. 2, nn. 1 e 2 (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione);

     2) di 1.200 milioni per le opere di cui all'art. 2, n. 3 (strade comunali);

     3) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera c) (cimiteri);

     4) di 300 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera d) (strutture commerciali e di mercati);

     5) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera g) (opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica);

     6) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, 3 comma (case albergo, centri di incontro, case di riposo, ecc.).

     All'onere di 4.250 milioni si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 (rubrica 9 per 150 milioni, rubrica 10 per 3.800 milioni e rubrica 13 n. 2 per 300 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976, e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:

     - Cap. 1108: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti, delle fognature, compresi gli impianti di depurazione», con lo stanziamento di 2.300 milioni;

     - Cap. 1213: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali», con lo stanziamento di 1.200 milioni;

     - Cap. 1153: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari», con lo stanziamento di 150 milioni;

     - Cap. 1372: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati», con lo stanziamento di 300 milioni;

     - Cap. 1230: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane nonché alle istituzioni, il completamento o l'adeguamento delle opere occorrenti per in rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonché per gli impianti di illuminazione pubblica», con lo stanziamento di 150 milioni;

     - Cap. 1171: «Contributi costanti trentacinquennali a Comuni, loro Consorzi e Comunità montane nonché alle istruzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed alle Istituzioni di beneficienza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nella spesa per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonché per l'ampliamento, in completamento e la ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori», con lo stanziamento di 150 milioni.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 12, punti 1, 2 e 3, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono rispettivamente ridotte da 5.000 milioni a 2.000 milioni, da 5.000 milioni a 2.000 milioni e da 2.500 milioni a 1.000 milioni.

     L'autorizzazione di cui all'art. 12, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è conseguentemente ridotta da 8.000 milioni 500 milioni.

     Nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975 sarà stabilito in 500 milioni il residuo rimasto da riscuotere al capitolo n. 89 di entrata del relativo bilancio e le somme iscritte nel capitoli 1210, 1212, 1218 e 1304 dello stesso bilancio risulteranno previste rispettivamente in 1.000 milioni, in 2.000 milioni, in 2.000 milioni ed in 500 milioni.

     Gli oneri di cui all'art. 12, sesto e settimo comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono ridotti da complessivi 1.000 milioni a complessivi 85 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976.

     Con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà disposto l'utilizzo della disponibilità complessiva di 395 milioni risultante ai capitoli n. 696 e n. 1430 del bilancio medesimo.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Il testo è riportato nella legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 (B.U. 27 maggio 1975, n. 21).

[3] Il testo è riportato nella legge regionale 16 maggio 1975 n. 28 (B.U. 27 maggio 1975, n. 21).