§ 5.1.20 – L.R. 5 aprile 1996, n. 16.
Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:05/04/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale e di pianificazione del territorio, promuove la rilocalizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi che [...]
Art. 2.      1. Le imprese che sono nelle condizioni di attuare le procedure di rilocalizzazione di cui all'articolo 1 e che presentano alla Regione ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.1.20 – L.R. 5 aprile 1996, n. 16. [1]

Provvedimenti in materia di rilocalizzazione di insediamenti produttivi.

(B.U. 10 aprile 1996, n. 15).

 

Art. 1.

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia ambientale e di pianificazione del territorio, promuove la rilocalizzazione e riqualificazione degli impianti produttivi che presentino situazioni critiche dal punto di vista ambientale.

     2. Le modalità di rilocalizzazione, su aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei disposti dell'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» come da ultimo modificato dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, sono definite da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61.

 

     Art. 2.

     1. Le imprese che sono nelle condizioni di attuare le procedure di rilocalizzazione di cui all'articolo 1 e che presentano alla Regione ed ai Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di rilocalizzazione produttiva possono usufruire della proroga dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», fino alla scadenza prevista dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990.

     2. Il piano deve contenere modalità e tempi della rilocalizzazione; tali modalità e tempi devono essere compiutamente formalizzati nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1. I tempi di rilocalizzazione non possono essere superiori a quattro anni.

     3. La convenzione deve essere stipulata entro e non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione del piano di rilocalizzazione. Qualora la convenzione non venga stipulata entro i termini stabiliti, decadono per l'impresa gli effetti della proroga di cui alla presente legge.

     4. Il termine di quattro anni di cui al comma 2 può essere differito con provvedimento della Giunta regionale per motivate esigenze tecniche di realizzazione del piano di rilocalizzazione.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.